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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 01/08/2003, n. 11
L.R. Puglia 01/08/2003, n. 11
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- Avviso di rettifica in B.U. 11.12.2003, n. 145
- L.R. 12/08/2005, n. 12
- L.R. 02/12/2005, n. 17
- L.R. 19/07/2006, n. 22
- L.R. 28/12/2006, n. 39
- L.R. 01/10/2007, n. 26
- L.R. 07/05/2008, n. 5
- L.R. 30/04/2009, n. 10
- L.R. 07/08/2013, n. 26
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 (Oggetto della legge)1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina l'esercizio dell'attività commerciale, gli indirizzi di programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e dall'articolo 1336 del codice civile. 2. La presente legge non si applica: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; |
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Art. 2 (Articolazione dell'intervento regionale)1. L'attuazione della presente legge avviene attraverso provvedimenti attuativi contenenti: a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita; b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita; c) le modalità di organizzazione, la durata e le mat |
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Art. 3 (Finalità)1. La presente legge e i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 2 perseguono le seguenti finalità: a) la tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione sull'assortimento, sicurezza e qualità e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento; b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci; c) il contenimento dei prezzi; |
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Art. 4 (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; |
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Art. 5 (Classificazione delle strutture commerciali)1. Il presente articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali; nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione nonché "fissare" N10 i limiti massimi N12 articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici obiettivi di sviluppo. N10 "2. I settori merceologici sono i seguenti: a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare); b) settore non alimentare beni per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; c) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori; d) settore non alimentare altri beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere b) e c). N10 "2.1 Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore ben |
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Art. 6 (Requisiti di accesso all'attività)1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio "del settore alimentare" N6 anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: N10 "a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio riconosciuto dalle regioni o dalle province;" b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinque |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELLE RETE DISTRIBUTIVA |
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Art. 7 (Contenuti dei documenti di programmazione)1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, i documenti regionali di programmazione della rete distributiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si articoleranno sulla base delle seguenti direttive: a) requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita. Il documento deve contenere: 1) Procedure per la valutazione delle domande di autorizzazione di grandi strutture di vendita,che comprende: 1.1 modulistica e documentazione necessaria alla presentazione della domanda; |
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Art. 8 (Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi)1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) di aver rispettato il CCNL. 3. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 4. L'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro commerciale "e di un'area commerciale integrata" N10 necessita: |
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Art. 9 (Concentrazioni e accorpamenti di esercizi)1. In assenza di strumenti comunali di programmazione sono sempre concesse, fino al raggiungimento di una superficie di vendita massima di 1.500 mq.: a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazio |
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Art. 10 (Gestione di reparto)1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, fermo restando l'applicazione del contratto naz |
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Art. 11 (Sub-ingresso)1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO |
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Art. 12 (Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali)1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), indi |
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Art. 13 (Dotazione di aree a parcheggio)1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge |
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Art. 14 (Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale)1. La presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo |
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TITOLO IV - INDICAZIONI AI COMUNI |
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Art. 15 (Strumenti comunali di programmazione e incentivazione)1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, si dotano dei seguenti strumenti : a) documento di valutazione del commercio con i seguenti contenuti minimi: 1) un'analisi della rete commerciale costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di vicinato suddivisi per settore e dalla localizzaz |
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Art. 16 (Sviluppo e promozione dei centri storici e delle aree urbane)1. I Comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, i centri storici e le aree urbane a consolidata presenza commerciale da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio. "Tali ambiti possono costituire i distretti urbani del commercio, caratterizzati da una gestione unitaria in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata".N10 N10 "1 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità per identificare e promuovere i distretti urbani del commercio." 2. Ai fini di cui al comma 1 il Comune può, all'interno dei provvedimenti di cui all'articolo 15 o con appositi progetti di valorizzazione commerciale, prevedere: |
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Art. 17 (Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica)1. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti, nelle frazioni e nelle zone montane e insulari, individuate con atto della Provincia ove le stesse ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi strumenti di promozione e sviluppo della rete di vendita, comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio. 2. I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i l |
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Art. 18 (Orari di apertura e di chiusura)N10 "1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, comma 2 bis." 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle "tredici"N10 ore giornaliere. 3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. 4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. N10 "5. Il Comune, sentite le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e f |
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Art. 19 (Pubblicità dei prezzi)1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo d |
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Art. 20 (Vendite straordinarie)1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le ve |
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TITOLO V - STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO |
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Art. 21 (Osservatorio regionale del commercio)1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio. 2. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva. 3. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità: |
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Art. 22 (Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevare il livello tecnologico. N10 "2. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale. L' |
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TITOLO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO |
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Art. 23 (Spacci interni)1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privat |
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Art. 24 (Apparecchi automatici)1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio. 2. L'attivit&agra |
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Art. 25 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione "e commercio elettronico")1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione "e commercio elettronico";N10 è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. |
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Art. 26 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la |
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TITOLO VII - SANZIONI E NORME FINALI |
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Art. 27 (Sanzioni)1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 - commi 1, 2 e 3 - 18 comma 4 - 23, 24, 25 e 26 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2 mila 500 a euro 15 mila. 2. In caso di particolare gravità o di recidiva la competente autorità comunale deve inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3. Le violazioni alle disp |
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Art. 28 (Disposizioni transitorie e finali)1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo l'attestazione del responsabile del procedimento e che abbiano un giudizio amministrativo in corso alla data del 31 gennaio 2003, sono esaminate secondo la procedura di cui al comma 2. 2. Il proponente presenta alla Regione, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione di conferma dell'istanza impegnandosi contestualmente alla rinuncia a ogni azione legale e risarcitoria nei confronti dell'ente, concernente l'iniziativa. La dichiarazione deve essere corredata di certificazione del Comune il cui territorio è interessato dall'insediamento comprovante la perdurante fattibilità dell'intervento dal punto di vista urbanistico. Il dirigente competente verifica che l'istanza sia corredata secondo le indicazioni del presente comma e provvede sulla medesima rilasciando o negando il nulla osta nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della predetta dichiarazione in deroga agli obiettivi di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ma in conformità a quelli vigenti al 16 gennaio 1998. N18 “2 bis. In caso di nulla osta regionali rilasciati ai sensi della legge 11 |
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