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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 22/12/2011, n. 27
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Regolam. R. Puglia 22/12/2011, n. 27
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art.121 della Costituzione, così come mod |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 11 del 1 agosto 2003, R come modificata dalla l.r. 7 gennaio 2004, n. 1, l.r. 28 dicembre 2006, n. 39, l.r. 7 maggio 2008, n. 5 e l.r. 30 aprile 2009, n. 10, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come legge. 2. Le presenti norme attuano altresì quanto contenuto nel regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7 “Requisiti e procedure per l’in |
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Art. 2 - Obiettivi e strumenti della programmazione1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità: - minimizzare l’impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e sociali; - favorire la trasformazione e l’ampliamento delle stru |
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Art. 3 - Periodo di validità e procedure per il rinnovo1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide f |
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Art. 4 - Norme di carattere generale1. I centri commerciali di interesse locale di cui all’art. 5, comma 6 quinquies lett. a) della legge e le piccole aree commerciali sono previsti dai comuni all’interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e non rientrano nelle previsioni del presente |
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TITOLO II - OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA |
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Art. 5 - Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture1. Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell’autorizzazione è |
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Art. 6 - Parametro n. 1: razionalizzazione del servizio agli utenti e contemperamento della libertà di iniziativa economica con l’utilità sociale.1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell’insediamento: a. superiore a 20.000 mq punti 0 b. superiore a 10.000 mq., ma inferiore/uguale a 20.000 mq punti 5 c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale a 10.000 mq. punti 8 d. fino a 5.000 mq. punti 10 2. Presenza di strutture commerciali impattanti: a. grandi strutture alimentari di tipo G2 punti 0 b. grandi strutture alimentari di tipo G1 punti 5 c. solo strutture non alimentari, con eventuale presenza di una media struttura alimentare punti 10 3. Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni del comune, rapporto fra superficie di vendita della struttura da autorizzare e popolazione residente nel comune: a. rapporto >=1 punti 0 b. rapporto >=0,4 e < 1 punti 2 c. rapporto compreso tra >=0,2 e <0,4 punti 5 d. rapporto compreso tra >=0,1 e <0,2 punti 8 e. rapporto inferiore a 0,1 punti 10 3.1 Il dato anagrafico previsto al precedente comma 3 è quello risultante dall’ultima rilevazione ISTAT disponibile. 4. Riduzione di tempi di percorrenza per i consumatori. 4.1 I tempi vanno calcolati, con riferimento alla velocità massima consen |
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Art. 7 - Parametro n. 2: Impatto territoriale1. Aree di insediamento, criteri di preferenza: a. intervento previsto in area urbana punti 5 b. intervento previsto all’interno dell’accordo di distretto urbano del commercio punti8 c. intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale, definito dal piano commerciale oppure da una convenzione stipulata tra comune e proponente punti 10 d. intervento all’interno di accordi di riconversione produttiva che prevedano anche insediamenti commerciali sulle aree oggetto dell’accordo o intervento compreso all’interno di strumenti di programmazione negoziata, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, ivi compresi gli accordi di programma. Gli accordi devono essere sottoscritti almeno da comune e regione. punti 15 1.1 Il progetto di cui al precedente punto 1.c deve essere incluso in accordi fra regione e comune o fra comune e soggetto privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica dell’iniziativa che può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludich |
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Art. 8 - Parametro n. 3: impatto ambientale1. Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale prevista dall’articolo 13, comma 1, lett. d) del regolamento a). 2. Impatto paesistico e ambientale a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle valutazioni d’impatto e non completamente risolvibili o risolte a livello: i. paesistico: presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, compresi quelli individuati dagli strumenti di programmazione urbanistica comunali o provinciali, ii. di criticità della rete stradale già esistenti o previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica) iii. sensibilità dell’area all’incremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dall’insediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.), iv. rischi idrogeologici o per le falde acquifere punti 0 b. poco impattante: senza criticità rilevanti ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a) punti 10 3. Impatto energetico e sulle risorse 4. Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi idrici attraverso: a. realizzazione di una rete duale per l’approvvigionamento idrico: per l’acqua potabile ed per usi non potabili (scar |
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Art. 9 - Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate1. Le informazioni per il calcolo dei parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono desunte: |
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Art. 10 - Presentazione delle domande1. Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente dal 1° al 30 aprile e dal 2 al 30 novembre di ogni anno. Le |
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Art. 11 - Concorrenza tra le domande1. Le domande riferite a strutture analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo periodo di tempo e n |
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Art. 12 - Priorità tra domande concorrenti1. A parità di punteggio, ai fini della valutazione della concorrenza, le domande vengono accolte tenendo conto dei criteri sotto indicati che |
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Art. 13 - Esame delle domande in conferenza dei servizi1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento a). 2. I comuni provvedono a trasmet |
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TITOLO III - MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA |
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Art. 14 - Norme generali |
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Art. 15 - Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti1. Le modifiche previste dal presente articolo sono applicabili esclusivamente alle strutture autorizzate da almeno tre anni. 2. Gli ampliamenti di cui alle seguenti lettere a), b) e c) non modificano l’impatto della struttura e sono sempre autorizzabili per una sola volta nel periodo di vigenza del presente regolamento: |
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Art. 16 - Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture esistenti1. È sempre consentita la modifica della modalità insediativa da area commerciale integrata a centro commerciale con i limiti di superficie e le condizioni previsti per i centri commerciali. 2. La modifica di modalità insediativa da centro commerciale ad area commerciale integrata &egrav |
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Art. 17 - Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico1. La vendita, all’interno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui all’art. 5 comma 2 lett. c) della legge, di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non alimentare altri beni” di cui all’art. 5 comma II lett. d), non comporta il mutamento del settore |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 18 - Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva1. Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica previsti dal presente regolamento sono subordinati all’impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. |
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Art. 19 - Proroghe delle autorizzazioni1. La richiesta di proroga dell’attivazione dell’autorizzazione, di cui al comma 12 dell’art. 8 della legge, o di sospensione della stessa, de |
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Art. 20 - Disposizioni finanziarie e finali e disciplina transitoria1. Fino al completamento delle procedure di istituzione del capitolo di spesa di cui all’articolo 16, comma 4, i fondi previsti dall’articolo 7, comma 4, e articolo 16 sono versati sul capitolo del bilancio regionale 352065 “Trasferimenti ai comuni dei proventi derivanti dall |
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ALLEGATO A |
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ALLEGATO B - Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita Rilevazione grandi strutture esistenti in PugliaOmissis |
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