Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 28/04/2009, n. 7
Regolam. R. Puglia 28/04/2009, n. 7
Regolam. R. Puglia 28/04/2009, n. 7
Regolam. R. Puglia 28/04/2009, n. 7
Scarica il pdf completo | |||
---|---|---|---|
[Premessa] |
|||
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|||
Art. 1 - Oggetto del regolamento1. Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) de |
|||
Art. 2 - Articolazione delle tipologie delle strutture commerciali1. L’articolazione delle strutture di vendita definite all’art. 5 della legge è specificata nei commi seguenti. 2. Centri commerciali: i centri commerciali come definiti ai commi 4, 6-quater e 6-quinquies dell’art. 5 della legge sono così suddivisi: a) di vicinato: composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva di 2.500 mq.; b) di interesse locale: con una superficie di vendita complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di vendita di un singolo esercizio non può essere superiore |
|||
Art. 3 - Modalità di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture1. Le tipologie di grandi strutture di vendita seguono le seguenti modalità di programmazione. 2. Strutture isolate: gli obiettivi di programmazione sono fissati dalla Regione nel regolamento b). Il rilascio della relativa autorizzazione è assoggettato alle procedure della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 8, comma 7, della legge. 3. Centri commerciali: a) Vicinato: programmati dai comuni all’interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita; |
|||
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO |
|||
Art. 4 - Standard di parcheggio1. Il rilascio dell’autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell’utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89. 2. Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:
|
|||
Art. 5 - Deroghe agli standard1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali, è possibile derogare agli standard di cui al precedente articolo 4, comma 2, mediante apposita convenzione con l’amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi: a) interventi da realizzare all’interno di progetti di v |
|||
Art. 6 - Requisiti di accessibilità delle strutture1) La localizzazione delle strutture in relazione alla viabilità deve rispondere ai seguenti requisiti: a. Per grandi strutture di livello provinciale o G2 alimentare: ingresso principale con corsie di decelerazione della viabilità di riferimento e corsie di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi attesi. |
|||
TITOLO III - INDICAZIONI AI COMUNI |
|||
Art. 7 - Indicazioni ai comuni per l’assunzione delle previsioni commerciali all’interno degli strumenti urbanistici1. Il comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’art. 12 della legge, individua, all’interno degli strumenti urbanistici generali, le aree idonee per l’insediamento di medie e grandi str |
|||
Art. 8 - Idoneità urbanistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici1. Fino a quando i comuni non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all’art. 12 della legge sono comunque da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti: a) Per medie struttur |
|||
Art. 9 - Indicazioni per la previsione degli insediamenti commerciali sul territorio1. I comuni, nella predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali previsti al titolo III della legge, tengono conto delle seguenti indicazioni: |
|||
Art. 10 - Misure per la riduzione dell’impatto delle strutture di vendita1. Ai fini del contenimento dell’uso del territorio e della limitazione dell’impatto delle strutture commerciali, nella valutazione delle aree |
|||
Art. 11 - Valutazione della programmazione delle medie strutture sovracomunali1. La valutazione, prevista dall’art. 15 della legge, degli effetti sovracomunali delle medie strutture di vendita di tipo M3, dei centri commerciali e altre grandi strutture di interesse locale e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10. |
|||
Art. 12 - Indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione comunale1. I comuni, nella redazione degli strumenti di programmazione del commercio di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge, si attengono alle seguenti indicazioni: |
|||
TITOLO IV - LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA |
|||
Art. 13 - Documentazione richiesta per la presentazione delle domande1. Le domande di autorizzazione per l’apertura, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di grandi strutture di vendita, incluse quelle riferite ad operazioni di concentrazione ed accorpamento, contengono la seguente documentazione: a) relazione relativa all’ubicazione e alle caratteristiche dell’intervento proposto, accompagnata dalla rappresentazione grafica dell’insediamento e dalla indicazione della tipologia delle singole attività integrative, ove contemplate. La relazione deve contenere l’attestazione da parte del progettista circa l’e |
|||
Art. 14 - Compiti dei comuni1. Il comune competente per territorio accerta entro 45 gg. dal ricevimento della domanda la completezza degli elaborati presentati. 2. In caso di incompletezza della documentazione il comune, entro il termine di cui al comma 1, informando la Provincia competente e i servizi Urbanistica e Commercio della Regione, richiede all’interessato per una sola volta l’integrazione della documentazione presentata che dovr& |
|||
Art. 15 - Compiti delle Province e della Regione |
|||
Art. 16 - Conferenza di servizi e esame della domanda1. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto il Comune e la Provincia competenti per territorio e la Regione. 2. Per la Regione oltre al Dirigente del Servizio Commercio o suo delegato che partecipa con diritto di voto e funzioni di Presidente, sono legittimati a partecipare un rappresentante del Servizio Ambiente e uno del Servizio Urbanistica, senza diritto di voto. 3. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune potrà essere accompagnato dai relatori tecnici senza diritto di voto. 4. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo senza diritto di voto: |
|||
Art. 17 - Procedure di monitoraggio e controllo1. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi il comune è tenuto al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative entro 30 gg. dalla chiusura della Conferenza di servizi. 2. Il rilascio del titolo edilizio avviene in conformità con la documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione ed alle eventuali prescrizioni della Conferenza di servizi. |
|||
TITOLO V - SEMPLIFICAZIONI |
|||
Art. 18 - Semplificazione per l’autorizzazione di grandi strutture di vendita1. Le autorizzazioni per l’ampliamento, il trasferimento, la concentrazione o l’accorpamento di una grande struttura di vendita, di un centro commerciale o di un’area commerciale integrata segu |
|||
Art. 19 - Inserimento e ampliamento di settori merceologici1. L’inserimento e l’ampliamento di settori merceologici all’interno di medie e grandi strutture di vendita non alimentari è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta l’inserimento |
|||
Art. 20 - Trasferimenti e trasformazioni1. I trasferimenti di grandi strutture di vendita all’interno del comune sono consentiti solo nelle aree urbanisticamente adeguate e secondo le procedure previste al precedente titolo IV. 2. Sono vietat |
|||
Art. 21 - Modulistica1. Per le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla legge viene utilizzata la modulistica appositamente predisposta. Copia del modello, corredata degli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentata al Registro Impre |
|||
Dalla redazione
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Distanze tra le costruzioni
Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Urbanistica
- Pianificazione del territorio
- Appalti e contratti pubblici
La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel D. Leg.vo 50/2016
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
- Urbanistica
Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione
- Giulio Tomasi
- Urbanistica
- Edilizia e immobili
- Standards
- Pianificazione del territorio
Regolamento edilizio comunale tipo: contenuti, valenza, iter di approvazione
- Redazione Legislazione Tecnica
- Strade
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Urbanistica
- Norme tecniche
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
L’installazione di impianti pubblicitari stradali
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
25/11/2024
- Sulla strada è tolleranza zero da Italia Oggi Sette
- Case green: un flop senza aiuti da Italia Oggi Sette
- Distacco dei lavoratori, l'Iva è dovuta anche senza utile da Italia Oggi Sette
- Il Fisco non ha voce sul prezzo pattuito da Italia Oggi Sette
- Il rimborso del puro costo del servizio non fa venire meno l'onerosità da Italia Oggi Sette
- Report Esg, la forma è d'obbligo da Italia Oggi Sette