L. R. Puglia 12/04/2001, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 12/04/2001, n. 11

Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;

b) procedura di Via: l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione dell'impatto ambientale;

c) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-sce

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Art. 3 - (Informazione e partecipazione)

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, essa è finalizzata a:

a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita;

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Art. 4 - (Ambiti di applicazione)

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3.

2. Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3.

3. Sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette "o di siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE". N36

4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, così come integrato e modificato dal d.p.r. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso. N34

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TITOLO II - PROCEDURE DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI DI OPERE
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Art. 5 - (Procedure di VIA)

1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

2. Per gli interven

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Art. 5-bis - Coordinamento dei procedimenti amministrativi

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Art. 6 - (Autorità competenti)

1. La Regione è competente per le procedure di VIA relative ai:

a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B. 1;

b) progetti identificati negli elenchi A. 2 e B. 2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province. N1

1-bis. La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per:

a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;

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Art. 7 - (Direttive)

1. Le modalità e i criteri di attuazione delle procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie per la predisposizione:

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Art. 8 - (SIA relativo ai progetti)

1. I progetti assoggettati alla VIA sono corredati di un SIA, presentato su supporto cartaceo e su supporto informatico, che contiene gli elementi e le informazioni indicate in conformità alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Fino all'emanazione delle direttive, il SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:

a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico;

b) la descrizione del progetto delle opere o degli interventi proposti con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche

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Art. 9 - (Definizione concordata dei contenuti del SIA)

1. È facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei contenuti del SIA e della documentazione e degli elaborati nonché alla individuazione delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Il proponente, a tal fine, presenta all'autorità competente una relazione

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Art. 10 - (Presentazione del SIA)

1. Il proponente di progetto assoggettato a procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4 ovvero per effetto della procedura di verifica di cui all'articolo 16 presenta all'autorità competente una domanda contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA di cui all'articolo 9.

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Art. 11 - (Deposito e pubblicizzazione del SIA)

1. Trascorso il termine dei quindici giorni di cui all'articolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione della Provincia e dei Comuni interessati.

2. Il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficial

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Art. 12 - (Partecipazione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.

2. L'autorità competente può rigettare le osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene forn

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Art. 13 - (Valutazione di impatto ambientale)

N21

1. L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento

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Art. 14 - (Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale)

N3

1. Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. Esso sostituisce, in particolare:

a. la Valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1989, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e al decreto del Presidente della R

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Art. 15 - (Conferenza di servizi)

N8

1. Nell’ambito della procedura di VIA l’autorità competente indice obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla real

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Art. 16 - (Procedura di verifica)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica il proponente presenta all'autorità competente una domanda allegando i seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):

a) il progetto preliminare dell'intervento od opera;

b) una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente, nonché il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA;

c) una relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica;

d) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione d

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Art. 17 - (Criteri per la procedura di verifica)

1. Fino alla emanazione delle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a); le relazioni di cui all'articolo 16 devono avere, in particolare i seguenti contenuti:

1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto di interventi e opere devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;

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Art. 18 - (Monitoraggio)

1. Il proponente deve trasmettere alle amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui al comma 3 dell’articolo 14

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Art. 19 - (Procedure per progetti localizzati o con impatti ambientali interregionali e transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale effettua la procedura di VIA e delibera la v

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Art. 20 - (Partecipazione della Regione alla procedura della L. 349/1986)

1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della L. 349/1986 è espresso dalla Giunta regionale.

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Art. 21 - (Vigilanza e sanzioni)

1. Le Province, i Comuni e gli enti di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di valutazione.

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TITOLO III - IMPATTO AMBIENTALE IN ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI
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Art. 22 - (Atti normativi)

1. I disegni di legge e le proposte di legge nonché i progetti di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo ambientale e comu

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Art. 23 - (Piani e programmi)

N14

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Art. 24 - (SIA relativo a piani e programmi)

N15

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
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Art. 25 - (Informazione e sistema informativo)

1. L'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA.

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Art. 26 - (Relazioni sull'attuazione delle procedure di VIA)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione:

a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 e dell'

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Art. 27 - (Formazione culturale e aggiornamento professionale)

1. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e ne diffonde i

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Art. 28 - (Commissioni Tecniche in materia ambientale)

N25

1. La Commissione Tecnica è l'organo collegiale tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico necessario all'Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale. La Commissione Tecnica svolge, altresì, funzioni di assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono ins

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Art. 29 - (Potere sostitutivo)

1. Qualora la Provincia o il Comune ritardino ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di VIA attribuite alla loro compete

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Art. 30 - (Spese istruttorie)

1. Le spese per accertamenti tecnici richieste dall'autorità competente, le visite sopralluogo del personale degli uffici istruttor

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Art. 31 - (Prima applicazione della legge)

1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge alle Province, ai Comuni e agli Enti-Parco reg

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Art. 32 - Norme transitorie

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Allegato A - Interventi soggetti a via obbligatoria

N30

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Allegato B - Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

N28

Parte di provvedimento in formato grafico

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