Articolo abrogato dall'art. 21, comma 3 della L.R. 14/12/2012, n. 44, così recitava:

“Art. 24 - (SIA relativo a piani e programmi) - 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui sono specificati contenuti e modalità di predisposizione del SIA per i piani e i programmi di intervento individuati ai sensi dell'articolo 23. Tali direttive possono, inoltre individuare aree ad alta sensibilità ambientale dettando conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione dei SIA. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il SIA in particolare deve approfondire le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli allegati A e B attraverso l'indicazione delle motivazioni delle scelte previste, anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni che verranno indotte sull'ambiente e delle misure di mitigazione degli effetti negativi previsti.”

Dalla redazione