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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 22/03/2016, n. 321
Deliberaz. G.R. Puglia 22/03/2016, n. 321
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Testo del provvedimentoL’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott. D. Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio riferisce quanto segue: VISTA la Legge regionale n. 11/2001R (“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”), che all’art. 15 prevede l’attivazione del meccanismo della Conferenza di Servizi per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA; VISTA la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA così come regolamentata dal Titolo III, Parte II del D. Lgs. n. 152/2006R, nonché dalla L.r. 11/2001, agli artt. 16 e seguenti, finalizzata ad accertare se un progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. VISTO CHE il procedimento di screening può avere uno seguenti esiti: 1. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA; 2. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, con specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente; 3. accertamento della necessità di assoggettamento del Progetto alla procedura di VIA. RITENUTO CHE con riferimento alla valutazione della sussistenza o meno della possibilità di ricorrere all’istituto della rimessione di cui all’art. 14-quater, comma 3°, della legge 7 agosto 1990, n. 241R, anche per il procedimento di verifica, è necessario puntualizzare la portata degli istituti specifici di cui al procedimento di VIA e a quello di Verifica di Assoggettabilità a VIA, entrambi disciplinati dalla L.r. n. 11/2001. POSTO CHE l’art. 15, comma 1° della L.r. n. 11/2001 (“Conferenza di Servizi”) stabilisce che “Nell’ambito della procedura di VIA o di verifica, l’autorità competente indice obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di Servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto.” CONSIDERATO CHE la norma appena citata dà ulteriori diposizioni della L.r. n. 11/2001, ed in particolare, considerando il fatto che all’esito della conclusione del modulo procedimentale di semplificazione, “L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all›articolo 15 [...]”, art. 13, comma 1° L.r. n. 11/2001. CONSIDERATO CHE nel caso di VIA, l&rs |
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