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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 13/03/2012, n. 4
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2023, n. 37
- L.R. 30/11/2021, n. 48
- L.R. 10/04/2015, n. 15
- L.R. 01/08/2014, n. 37
- L.R. 28/12/2012, n. 45
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in attuazione dell’articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le provincie, i comuni) - parte II - della Costituzione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di |
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Art. 2 - Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell’ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati “comprensori di bonifica”. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La Regione può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l’azione di bonifica. |
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Art. 3 - Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili1. Per ciascun comprensorio il consorzio di bonifica territorialmente competente, d’intesa con la Regione, sentiti le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato “Piano di bonifica”. Al Piano di bonifica è allegato l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all’articolo 20. Scaduto il termine, la Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, invita il consorzio interessato a provvedere, entro trenta giorni, a sanare l’in |
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Art. 4 - Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, se realizzati nei comprensori di bonifica: a) la realizzazione, la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo; b) N10 le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933 |
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Art. 5 - Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4 è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l’esecuzione ai consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell’intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008. 2. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed eserc |
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Art. 6 - Gestione opere pubbliche di bonifica1. I consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’ articolo 5, nell’ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazi |
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Art. 7 - Opere di bonifica di competenza privata1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la f |
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Art. 8 - Natura giuridica e statuto1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, tras |
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Art. 9 - Funzioni1. I consorzi di bonifica, su concessione della Regione, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza le seguenti funzioni: a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 4 e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica; b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati; c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica; d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le su |
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Art. 10 - Concessioni, licenze, permessi1. N10 I consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d’acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al r.d. 215/1933 e s.m.i. e al r.d. 368/1904. 2. Nello svolgim |
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Art. 11 - Convenzioni con imprenditori agricoli1. Per favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modal |
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Art. 12 - Catasto1. I consorzi istituiscono il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell’ambito del comprensorio consortile. |
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Art. 13 -Piano di classifica1. Il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all’articolo 18, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamen |
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Art. 14 - Pubblicazione1. Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell’albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla dat |
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Art. 15 - Trasparenza e informazione1. Nell’attività di programmazione e di amministrazione, nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell’UE, nazionale e regionale. |
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Art. 16 - Controllo di gestione1. I consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire: a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio; b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse. 2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione del consorzio: |
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Art. 17 - Contributi di bonifica1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell’articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all’articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzion |
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Art. 18 - Beneficio di bonifica1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica. 2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore. 3. Con riferimento alle funzioni consortili di cui all’articolo 9, il beneficio di bonifi |
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Art. 19 - Immobili serviti da pubblica fognatura1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente |
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Art. 20 - Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici1. La Regione finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio di opere pubbliche di bonifica che rivestano preminente interesse generale per la sicurezza territoriale, nei limiti delle risorse stabilite dal bilancio regionale e, in quota parte, degli |
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Art. 22 - Emergenza idrica1. Ai sensi dell’articolo 167 (Usi agricoli delle acque) del d.lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso |
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Art. 23 - Risparmio idrico1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l’irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l’ambiente naturale, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai consorzi di bonifica, con app |
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Art. 24 - Organi1. Sono organi dei consorzi di bonifica: |
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Art. 25 - Assemblea dei consorziati1. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 29. 2. L’Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contrib |
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Art. 26 - Aventi diritto al voto1. Ogni consorziato che, ai sensi dell’articolo 25, fa parte dell’Assemblea, ha diritto a un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 6. 2. Il voto è segreto e personale ed è |
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Art. 27 - Elezioni del Consiglio di amministrazione1. Ai fini della elezione dei Consiglieri, i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo. 2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate. 3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia. 4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due. 5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, van |
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Art. 28 - Ineleggibilità e incompatibilità1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione: a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione; |
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Art. 29 - Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui sette eletti dall’Assemblea dei consorziati. N2 |
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Art. 30 - Designazione dei rappresentanti dei comuni1. Il rappresentante dei comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un’assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati. |
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Art. 31 - Durata in carica1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. |
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Art. 32 - Presidente e Vicepresidente1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall� |
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Art. 33 - Revisore unico1. Il Revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato nel BURP, previo parere della competente Commissione consiliare. La Giunta regionale provvede a emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in v |
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Art. 34 - Indennità agli amministratori e al Revisore unico1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura non superiore a quella spettante ai consigl |
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Art. 35 - Vigilanza e tutela1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo. 2. L’Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell’attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare. 3. Nell’ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, l’Assessorato alle risorse agroalimentari diffida il consorzio a provvedervi entro un termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti. 4. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale gli atti concernenti: a) bilancio preventivo e relative variazioni; |
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Art. 35-bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio: a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi s |
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Art. 35-ter - Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei consorzi di bonifica della Regione Puglia, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell' |
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Art. 36 - Impugnazioni1. Contro gli atti degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall’ultimo giorno di pubblicaz |
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Art. 37 - Scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell’attività consortile, nell’esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e d |
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Art. 38 - Prorogatio1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantaci |
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Art. 39 - Commissione consultiva regionale per la bonifica e l’irrigazione1. È istituita presso l’Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per la bonifica e l’irrigazione, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte per l’attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei consorzi, concernenti le attività istituzionali dei consorzi stessi. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso spese. 2. In particolare la Commissione formula proposte in ordine: a) all’elaborazione degli schemi di Statuto dei consorzi; |
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Art. 40 - Abrogazione di norme1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale); |
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Art. 41 - Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al |
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Art. 42 - Norme transitorie1. Fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all’articolo 2, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni della presente legge. 2. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia il Commissario straordinario unico, nominato ai sensi della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica), provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge. |
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