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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 12/11/1999, n. 28
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- L.R. 28/02/2005, n. 4
- L.R. 18/10/2004, n. 27
- L.R. 30/12/2003, n. 37
- Avviso di rettifica in B.U. 22/12/1999, n. 51
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Principi e finalità)1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), con la presente legge stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio dell'attività commerciale e gli indirizzi ed i c |
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Art. 2. - (Funzioni della Regione)1. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, il Consiglio regionale definisce: a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'articolo 6, commi 1 e 2 del D.Leg.vo 114/1998; b) i criteri in base ai quali i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono so |
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Capo II - INDIRIZZI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO COMMERCIALE E CRITERI URBANISTICI |
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Art. 3. - (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)1. Il Consiglio regionale, su Proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 ", previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)" N35. "La proposta è deliberata dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio." N36 2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono: a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi; b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive; c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento N37; i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica N38; le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attra |
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Art. 4. - (Strumenti comunali)1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Leg.vo n. 114/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, degli indirizzi e |
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Art. 5. - (Efficacia e validità delle autorizzazioni)1. L’apertura al pubblico conseguente al rilascio dell’autorizzazione per l’attivazione, l’ampliamento, la variazione o l’aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all’articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall’articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato. N17 |
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Art. 6. - (Revoca delle autorizzazioni)1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati: a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3; b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale; c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3-bis e 3 ter; |
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Art. 6-bis. - (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)1. Ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sono soggette a SCIA, da presentare allo Sportello Uni |
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Capo III - DISPOSIZIONI URBANISTICHE REGIONALI |
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Art. 7. - (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 e, in particolare, per consentire ai Comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della L.R. 56/1977, secondo le modifiche di cui ai commi seguenti. 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della L.R. 56/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20), è inserito il seguente: "6-bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).". 3. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 12 della L.R. 56/1977, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sostituito dal seguente: "1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Leg.vo 114/1998;". 4. Dopo la lettera d) del numero 1) del primo comma dell'articolo 14 della L.R. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della L.R. 61/1984, è inserita la seguente: "d-bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Leg.vo 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;". 5. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 14 della L.R. 56/1977, è sostituito dal seguente: |
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Art. 7-bis. - (Applicazioni di disposizioni urbanistiche regionali) |
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Capo IV - ORARI DI VENDITA |
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Art. 8. - (Principi in tema di orari di vendita)1. In applicazione del disposto dell'articolo 11 del D.Leg.vo 114/98 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai Comuni in applicazione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990. 2. I Comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi: a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 142/90) e dell'articolo 36, comma 3, della 1. 142/90; b) promozione di |
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Art. 9. - (Località ad economia turistica)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali istituita ai sensi della L.R. 34/1998, e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Leg.vo 114/1998, con riferimento al |
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Art. 9-bis - (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)1. La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni della legge, e |
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Capo V - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA |
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Art. 10. - (Commercio su area pubblica)01. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998: a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. N66 |
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Art. 10-bis. - (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; |
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Art. 10-ter. - (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al |
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Art. 11. - (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica)1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, con particolare riferimento: a) all'istituzione e alla modifica dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica; b) agli orari di esercizio dell'attività; |
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Art. 11.1. - (Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica)1. Agli effetti del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, dall'articolo 10, comma 04, l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti. 2. La carta di esercizio è un documento sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa e i dati relativi ai titoli abilitativi ut |
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Art. 11.2. - (Disposizioni per i soggetti provenienti da fuori regione)1. Le disposizioni relative alla v |
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Art. 11.3. - (Sanzioni)1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e, in caso di reiterazione, con la revoca del titolo, l'operatore che non esibisce la carta di esercizio e la relativa attestazione annuale, non avendo adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti previsti dall'articolo 11.1, comma 8. 2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 2.000,00 l'operatore che non esibisce la carta di esercizio o l'attestazione annuale, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 11.1, comma 8. |
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Art. 11.4. - (Disposizioni generali sui controlli di regolarità) |
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Art. 11.5. - (Norma finale) |
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Capo V-bis - (Vendite occasionali su area pubblica) |
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Art. 11-bis. - (Oggetto e definizioni)1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominati mercatini, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma o |
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Art. 11-ter. - (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11-bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e sono tenuti a: a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiest |
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Art. 11-quater. - (Adempimenti comunali).1. In relazione alle disposizioni di cui al presente Capo, i comuni sono tenuti a: a) rilasciare il tesserino di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizio |
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Art. 11-quinquies. - (Funzioni regionali)1. Nell'ambito delle funzioni di cui ai Capi VIII e |
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Capo VI - VENDITE STRAORDINARIE |
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Art. 13. - (Vendite di liquidazione)1. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa. 2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara: a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita; |
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Art. 14. - (Vendite di fine stagione)1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili |
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Art. 14-bis - (Vendite promozionali)1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle |
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Art. 14-ter. - (Vendite con denominazione outlet)1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con la denominazione outlet si intende: a) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti |
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Art. 15. - (Disposizioni comuni)1. I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione "nonché delle vendite promozionali" N4 in relazione alla tutela del consumatore. 2. Le violazio |
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Capo VII - CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E CREDITO AL COMMERCIO |
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Art. 16. - (Centri di assistenza tecnica)1. La Regione, in attuazione dell'articolo 23 del D.Leg.vo 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori |
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Art. 17. - (Formazione professionale)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo. 2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regional |
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Art. 18. - (Credito al commercio)1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti: a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali; b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui “all’articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato)” N19 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate all'articolo 24, comma 2, lettera c); b-bis) Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere finanziati mediante l’utilizzo del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2009, tramite l’istituzione di apposita sezione di detto fondo, nella quale possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di |
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Art. 18-bis - (Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio) |
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Art. 18-ter - (Distretti del commercio)1. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di |
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Capo VII-bis. - RICONOSCIMENTO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI MERCATI DI VALORE STORICO E DI TRADIZIONE |
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Art. 18-quater. - (Mercati di valore storico e di tradizione) |
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Art. 18-quinquies. (Definizioni di mercato di valore storico e di tradizione)1. Ai fini del presente cap |
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Art. 18-sexies. (Istituzione dell’elenco regionale dei mercati di valore storico e di tradizione)1. Per le finalità di cui all’articolo 18 q |
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Capo VII-ter. - RICONOSCIMENTO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CAFFÈ STORICI |
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Art. 18-septies. - (Caffè storici) |
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Art. 18-octies. - (Definizione di caffè storici e requisiti)1. Ai fini del presente capo, la qualifica di caffè storico è riconosciuta agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), in possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 18-novies. - (Istituzione dell’elenco regionale dei caffè storici)1. Per le finalità di cui all’articolo 18-sept |
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Capo VIII - VERIFICA E CONTROLLO |
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Art. 19. - (Competenze regionali “e comunali”) N71. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del D.Leg.vo 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio. |
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Capo IX - OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO |
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Art. 21. - (Obiettivi dell'osservatorio regionale)1. L'attività dell'Osservatorio regionale concorre: a) alla programmazione regionale nel settore del commercio; |
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Art. 22. - (Attività dell'Osservatorio)1. L'Osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21: a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche. avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quand |
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Art. 23 - (Sistema informativo regionale del commercio)1. Il Sistema informativo regionale del commercio del Piemonte (SIRC), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osser |
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Capo. X - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 24 - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00. 2. Nello stato di previsione della spesa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio (capo IX della l.r. 28/1999)", pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigiana |
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Art. 25. - (Norme transitorie) |
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Art. 27. - (Clausola d'urgenza) |
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Allegato A - Aree di programmazione commerciale |
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Allegato B - Comuni polo e sub-polo Comuni intermedi Comuni minori |
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Allegato C - Zone di insediamento commerciale |
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