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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 29/12/2006, n. 37
L. R. Piemonte 29/12/2006, n. 37
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 06/08/2009, n. 22
- L.R. 25/06/2008, n. 17
- Avviso di rettifica in B.U. 08/02/2007, n. 6
- Avviso di rettifica in B.U. 18/01/2007, n. 3
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Principi, finalità e ambito di applicazione1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale. 2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica. 3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. Sono di competenza della Regione: a) le funzioni legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee-guida; b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento; |
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Art. 3 - Funzioni delle province1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni |
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Art. 4 - Organizzazioni piscatorie riconosciute1. Le organizzazioni piscatorie possono richiedere di essere riconosciute nel territorio regionale purché non perseguano fini di lucro e siano istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche: a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte; N2 b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia. |
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Art. 5 - Comitati dei bacini di pesca1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territorial |
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Art. 6 - Comitato consultivo regionale1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici. 2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'articolo 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna. 3. Il comitato consultivo regionale è così composto: a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato |
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Art. 7 - Comitato consultivo provinciale1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca. 2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica. 3. Il comitato consultivo provinciale è così composto: a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo |
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Art. 8 - Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca. 2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento: a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone; b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico; c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle spe |
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Art. 9 - Disposizioni di attuazione e regolamenti1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. 2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano |
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Capo II - Pianificazione |
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Art. 10 - Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale. 2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 3, in coerenza con la regolamentazione dell'attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque. 3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario. |
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Art. 11 - Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale: a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale; b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento della carta ittica provinciale; c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale; d) definiscono programmi di increm |
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Art. 12 - Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque. 2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambient |
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Art. 13 - Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente u |
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Art. 14 - Diritti esclusivi di pesca1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge. 2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province. 3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma |
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Art. 15 - Usi civici di pesca |
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Capo III - Attività aventi ad oggetto la fauna ittica |
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Art. 16 - Esercizio della pesca1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite. |
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Art. 17 - Interventi ai fini gestionali1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa. 2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente pe |
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Capo IV - Esercizio della pesca, autorizzazioni e aiuti |
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Art. 18 - Classificazione dell'attività di pesca1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in: a) pesca professionale; b) pesca dilettantistica; c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica. 2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di |
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Art. 19 - Obbligo della licenza1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca. |
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Art. 20 - Modalità e tecniche di pesca vietate1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca. 2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna. 3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato |
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Art. 21 - Aiuti alla pesca professionale1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e |
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Capo V - Vigilanza e sanzioni amministrative |
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Art. 22 - Vigilanza sull'esercizio della pesca1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e pr |
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Art. 23 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti: a) chiedere l'esi |
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Art. 24 - Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati d |
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Art. 25 - Danno ambientale |
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Art. 26 - Sanzioni1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione; b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca; c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare; d) |
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Capo VI - Tasse e ripartizione dei proventi |
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Art. 27 - Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art |
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Capo VII - Norme finali, transitorie e finanziarie |
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Art. 28 - Relazioni di attuazione dei piani1. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali |
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Art. 29 - Norme transitorie1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3. |
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Art. 29-bis - Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca |
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Art. 30 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato1. Gli atti emanati in applicazione dell'articolo 21 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in |
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Art. 31 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) L.R. n. 7/1981, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all'articolo 29; |
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Art. 32 - Norma finanziaria1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate: a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca; b) spese per iniziative |
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Tabella A - Omissis
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