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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 01/10/2020, n. 23
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- L.R. 04/04/2024, n. 10
- L.R. 09/03/2023, n. 3
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 23/06/2021, n. 16
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Principi)1. La Regione riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell’attività fisico-motoria-ricreativa, il |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni: a) attività sport |
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Art. 3. - (Finalità)1. La Regione, in armonia con i principi dell’Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto, orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento delle seguenti finalità: a) promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoriaricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità; b) riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all� |
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Art. 4. - (Obiettivi)1. La Regione persegue le finalità previste dall’articolo 3 attraverso l'organizzazione, la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e il sostegno di: a) iniziative, anche sotto forma di apposite campagne di comunicazione, volte ad incentivare la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria-ricreativa, quale fattore di formazione, prevenzione, benessere, anche attraverso l'integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute; b) progetti di cultura sportiva volti ad affermare i principi etici e i valori educativi dello sport, a prevenire il fenomeno del doping e ogni altra forma di dipendenza; c) progetti rivolti ai soggetti con disabilità; |
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Capo II - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO |
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Art. 5. - (Strumenti di programmazione)1. La Regione stabilisce, mediante l'adozione del programma pluriennale, gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge, la tipologia di interventi, i soggetti destinata |
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Art. 6. - (Strumenti di intervento)1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione opera attraverso i seguenti strumenti: a) programmazione e realizzazione diretta; |
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Art. 7. - (Tavolo dello sport)1. La Regione, al fine di garantire un sistema diffuso di partecipazione, istituisce, presso la struttura regionale competente, il Tavolo dello sport, |
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Art. 8. - (Destinatari)1. I soggetti destinatari degli interventi e delle azioni di cui alla presente legge sono: a) gli enti locali; b) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato regionale; c) il Comitato italiano paral |
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Art. 9. - (Tutela del praticante sportivo)1. I corsi di attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, in possesso di una equipollente abilitazione professionale, o che abbia frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regiona |
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Art. 10. - (Tutela sanitaria)1. La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive in conformità agli obiettivi e con le modalità organizzative indicate dal p |
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Capo III - TUTELA DEGLI SPORT TRADIZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE |
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Art. 11. - (Tutela degli sport tradizionali)1. La Regione riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello, ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a salvaguardia delle tradizioni locali che rappresentano una parte fondamentale e intangibile del patrimonio territoriale. |
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Art. 12. - (Tutela delle associazioni sportive storiche)1. La Regione riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle associazioni sportive storiche, aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b). 2. Presso la struttura regionale competente in materia di sport, è istituito un albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte, articolato in due sezioni: a) |
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Capo IV - SETTIMANA REGIONALE DELLO SPORT E DEL BENESSERE |
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Art 13. - (Istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere)1. La Regione al fine di valorizzare l’educazione motoria, fisica e sportiva e la crescita psico-fisica in età scolare istituisce, nel rispetto dell |
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Capo V - IMPIANTI SPORTIVO-RICREATIVI |
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Art. 14. - (Impiantistica sportiva)1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi che migliorano l’offerta e la qualità degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica dell’attività sportiva e fisico-motoria-ricreativa, in funzione delle reali e |
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Art. 15. - (Strumenti attuativi degli interventi)1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte S.p.a., con Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della nor |
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Art. 16. - (Utilizzo e modalità di affidamento degli impianti sportivi)1. L’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive a cui l’impianto è d |
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Art. 17. - (Criteri per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi)1. Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) qualora si proceda tramite evidenza pubblica, l’utilizzo dell'avviso pubblico o del bando di gara come modalità di pubblicità della procedura di selezione; b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016; c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive; |
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Art. 18 - (Sport libero)1. La Regione, attraverso il programma pluriennale di cui all’articolo 5, può promuovere lo sport libero e favorire gli interventi che migliorano l'offerta e la qualità delle attrezzature sportive d |
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Capo VI - ORGANISMI |
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Art. 19. - (Osservatorio regionale)1. Al fine della programmazione delle politiche regionali in materia di sport, è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, l’Osservatori |
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Art. 20. - (Piemonte Sport Commission) |
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Art. 21. - (Sportelli per lo sport)1. La Regione promuove l’apertura sul territorio regionale degli sportelli per lo sport, finalizzati ad offrire un servizio informativo e di orientam |
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Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 22. - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, nonché del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'Os |
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Art. 23. - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei cas |
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Art. 24. - (Sanzioni)1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9 comporta l'applicazione, a carico dell'organizzatore, della sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 750,00. |
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Art. 25. - (Norme transitorie)1. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente leg |
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Art. 26. - (Norma finanziaria)1. Agli oneri finanziari di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.365.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, in euro 2.515.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 e in euro 3.115.0 |
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Art. 27. - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, facendo salvi gli effetti finanziari per i procedimenti di liquidazione di spesa non ancora conclusi, le seguenti leggi: a) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motori |
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