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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 22/12/1995, n. 93
L. R. Piemonte 22/12/1995, n. 93
L. R. Piemonte 22/12/1995, n. 93
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Titolo I. - GENERALITà |
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Art. 1. - (Finalità)1. La Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali. 2. Gli interventi della Regione sono diretti a favorire: a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalit&agr |
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Art. 2. - (Interventi e ruolo della Regione)1. Per perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dall'articolo 1 la Regione: a) effettua studi, ricerche ed analisi sullo sport, promuove la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati, l'approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative soluzioni, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici; b) definisce le linee programmatiche per la promozione delle attività sportive e ricreative e per la realizzazione dei relativi impianti e attrezza |
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Titolo II - IMPIANTISTICA SPORTIVA |
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Art. 3. - (Programma per l'impiantistica)1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d'intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. |
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Art. 4. - (Fideiussione regionale)1. I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti agli Istituti di credito N6 possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regio |
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Art. 5. - (Garanzia di uso pubblico)1. I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della |
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Art. 6. - (Requisiti delle palestre delle sale ginniche)1. La Regione con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale, avvalendosi |
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Titolo III - ATTIVITÀ SPORTIVE |
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Art. 7. - (Promozione delle attività sportive e fisicomotorie)1. La Regione promuove la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico-motorie ricreative ed a tal fine sostiene l'attività della scuola, degli enti e delle associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche direttamente interventi concernenti: a) la realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari in materia di spor |
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Art. 7-bis - (Tutela della salute dei praticanti sportivi) |
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Art. 8. - (Tutela sanitaria)1. La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive in conformità agli obiettivi e con |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 9. - (Norme finanziarie)1. All'attuazione degli interventi previsti dalla legge si fa fronte, per l'anno 1995 con gli stanziamenti indicati nello |
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Art. 10. - (Abrogazione di norme)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate, facendo salvi gli effetti finanziari per i proc |
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Art. 11. - (Norme transitorie)1. Fino all'approvazione del programma pluriennale di cui al Titolo II, gli interventi di potenziamento e qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive sono disposti secondo gli obiettivi e le modalità previste dal "programma pluriennale 1994-1996 per l'impiantistica spor |
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