L. R. Piemonte 06/08/2007, n. 18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 06/08/2007, n. 18

Norme per la programmazione socio - sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale.
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e principi

1. La presente legge definisce gli strumenti della programmazione socio-sanitaria regionale, nel contesto del piano regionale di sviluppo e individua i soggetti coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione delle funzioni socio-sanitarie.

2. La Regione Piemonte persegue gli obiettivi di salute tramite il metodo della valutazione dell'impatto sulla salute stessa di tutte le decisioni e scelte strategiche.

3. La programmazione socio-sanitaria regionale �

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TITOLO II - Programmazione socio-sanitaria
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Capo I - Strumenti di programmazione
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Art. 2 - I livelli e gli strumenti di programmazione

1. La programmazione socio-sanitaria della Regione assicura, in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), lo sviluppo dei

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Capo II - Il concorso dei soggetti istituzionali, dei soggetti partecipativi e delle autonomie locali alla programmazione socio-sanitaria
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Art. 3 - Competenze della Regione.

1. Il Consiglio regionale approva ogni cinque anni con deliberazione il piano socio-sanitario regionale, di cui definisce gli aggiornamenti annuali.

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Art. 4 - Attribuzioni e funzionamento del CORESA

1. Il CORESA partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale e della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del D.Lgs. n. 112/1998) così come sostituito dall'artic

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Art. 5 - Presidente del CORESA

1. Il Presidente del CORESA è eletto dal Consiglio stesso fra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti o, in secondo scrutinio, a maggioranza semplice.

2. In caso di assenza, impedimento, morte o dimissioni del Presidente

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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 108 della L.R. n. 44/2000

«Art. 108 - La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

1. La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, è l'organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.

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Art. 7 - Conferenza dei sindaci di ASL e Conferenze dei presidenti di circoscrizione per la Città di Torino

1. La Conferenza dei sindaci di ASL di cui all'articolo 15 della L.R. n. 10/1995 e, per la Città di Torino, la Conferenza dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3, comma 14, del D.Lgs. n. 502/1992, nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale. N15

2

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Art. 8 - Comitato dei sindaci di distretto

1. Il Comitato dei sindaci di distretto, di cui all'articolo 3-quater del D.Lgs. n. 502/1992, è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.

2. Il Comitato è composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto di cui all'articolo 19. Per le aziende sanitarie torinesi i rinvii al Comitato dei sindaci di dis

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Art. 9 - Atenei piemontesi

1. Gli atenei piemontesi partecipano al processo di programmazione socio-sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione con la Regione.

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Art. 10 - Partecipazione alla programmazione

1. La Regione prevede, nella fase di elaborazione degli atti di programmazione, la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terz

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Capo III - Gli strumenti della programmazione socio-sanitaria
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Art. 11 - Piano socio-sanitario regionale

1. Il piano socio-sanitario regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del piano regionale di sviluppo e delle re

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Art. 12 - Contenuti del piano socio-sanitario regionale

1. Il piano socio-sanitario regionale individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo dei servizi socio-sanitari regionali, definendo in particolare:

a) lo stato di salute della popolazione piemontese e i principali problemi cui attribuire priorità nella programmazione;

b) le eventuali criticità presenti nel sistema;

c) i criteri per il dimensionamento ottimale, per la distribuzione territoriale e per l'articolazione in rete dei servizi, ivi compresi quelli sovrazonali;

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Art. 13 - Relazione socio-sanitaria e documenti informativi periodici

1. La relazione socio-sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni socio-sanitarie aziendali e di un apposito sistema di indicatori, le valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto

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Art. 14 - Profili e piani di salute

1. Il profilo e piano di salute, di seguito denominato PEPS, è lo strumento con cui la comunità locale, a livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute, individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio.

2. È compito del PEPS:

a) definire gli ob

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Art. 15 - Piani attuativi locali

1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi impartiti dalle Conferenze dei sindaci di cui all'articolo 7, le ASL programmano le attività da svolgere recependo, per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di zona di cui all'articolo 2; i

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Art. 16 - Piani attuativi delle aziende ospedaliere

1. Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi e valutazioni della Conferenza dei sindaci dell'ASL nel cui territorio è ubicata, l'azienda ospedaliera programma le attività di propria competenza, tenendo conto

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Art. 17 - Relazione socio-sanitaria aziendale

1. La relazione socio-sanitaria aziendale è lo strumento di accertamento e documentazione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e aziendale, anche sulla base di un apposi

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TITOLO III - Riassetto del servizio sanitario regionale
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Capo I - Riassetto del servizio sanitario regionale
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Art. 18 - Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti territoriali.

2. Gli ambiti territoriali delle nuove aziende corrispondono, d

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Art. 19 - Articolazione distrettuale delle ASL e delle attività socio-sanitarie

1. I distretti, comprendenti ciascuno una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti, costituiscono l'articolazione territoriale delle ASL e l'ambito ottimale per l'integrazione delle attività socio-sanitarie. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua criteri specifici per il dimensionamento ottimale dell'ambito distrettuale.

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Art. 20 - Aziende ospedaliere

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le aziende ospedaliere del sistema sanitario regiona

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Art. 21 - Aziende ospedaliero-universitarie

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale formulata previa intesa con gli atenei piemontesi, sono individuate le aziende ospedaliero-universitarie contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.

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Art. 22 - Articolazione territoriale degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali

1. La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'articolo 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere. La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione de

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Art. 23 - Forme di integrazione funzionale dei servizi ed istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte

N13

1. Al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, è istituita l'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte, di seguito denominata Azienda Zero.

2. L'Azienda Zero è l'ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intraregionale delle attività di cui ai commi 3 e 4.

3. Ferme restando, in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, sono attribuite all'Azienda Zero, con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 20 ottobre 2021 (Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) le funzioni di seguito indicate:

a) gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza-urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

b) definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle aziende sanitarie regionali, ferme restando le funzioni di centrale di co

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TITOLO IV - Disposizioni transitorie ed abrogative
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Capo I - Disposizioni transitorie ed abrogative
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Art. 24 - Disposizioni transitorie

1. Le aziende sanitarie regionali di nuova costituzione succedono alle aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere già di titolarità delle aziende preesistenti relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti e obblighi.

2. I direttori generali, entro centottanta giorni dalla data della costi

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Art. 25 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 6 e 8 della L.R. n. 30/1984, come da ultimo modificati dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 78.

2. A far data dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, è abrogata la legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la pro

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 26/10/2021, n. 25.

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