N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 35, commi 1 e 2, della L.R. 12/08/2013, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 14/03/2014, n. 3, così recitava:

“Art. 17. - (Trasferimento di funzioni delle preesistenti comunità montane) - 1. La Regione, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, previo parere del CAL, provvede al conferimento delle funzioni amministrative già attribuite alle comunità montane e al riordino delle relative funzioni proprie, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ai comuni che le devono obbligatoriamente esercitare in forma associata attraverso le unioni montane di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 3.

2. Il provvedimento di riordino di cui al comma 1 stabilisce gli ambiti territoriali di gestione delle funzioni conferite.

3. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1° gennaio 2012.

4. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale definisce le modalità di coordinamento tra le disposizioni contenute in atti, bandi e provvedimenti di sua competenza nelle materie di settore e l'assetto istituzionale del territorio risultante dall'attuazione degli articoli 12 e 14.”

Dalla redazione