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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 18/02/2010, n. 8
L.R. Piemonte 18/02/2010, n. 8
- L.R. 12/03/2021, n. 6
- L.R. 22/02/2019, n. 5
- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 03/08/2017, n. 13
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina, nell’ambito di un’equilibrata fruizione dell’ambiente monta |
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Art. 2 - (Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in: a) rifugi escursionistici; b) rifugi alpini; c) rifugi non gestiti; d) bivacchi fissi. 2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire, mediante |
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Art. 3 - (Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture ricettive alpinistiche)1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni e caratteristiche i |
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Art. 4 - (Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività di gestione)1. L’esercizio dell’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è subordinato alla presentazione della "segnalazione certificata di inizio attività" N6, ai sensi dell’articolo 19 N5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. |
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Art. 5 - (Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico)1. I soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche, escluse le strutture non gestite, trasmettono mensilmente alla provincia territori |
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Art. 6 - (Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e requisiti del gestore)1. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di |
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Art. 7 - (Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche)1. Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per |
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Art. 8 - (Finanziamenti)1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari di un contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio, eroga finanziamenti per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi; b) realizzazione di impianti, di |
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Art. 9 - (Funzioni di vigilanza)1. Ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza, le |
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Art. 10 - (Sospensione e cessazione dell’attività delle strutture ricettive alpinistiche)1. L’esercizio di una delle attività di cui alla presente legge, in mancanza della "segnalazione certificata di inizio attività" N6, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11, la cessazione dell’attività medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legitt |
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Art. 11 - (Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche)1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro. |
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Art. 12 - (Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche)1. Per le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche |
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Art. 13 - (Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento turistico)1. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che non fornisca, laddov |
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Art. 14 - (Rivalutazione degli importi delle sanzioni)1. Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli articoli 11, 12 e 13 sono automati |
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Art. 15 - (Applicazione delle sanzioni)1. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 11 e 12 sono di competen |
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Art. 16 - (Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza sulle strutture ricettive alpinistiche)1. In caso di inerzia del comune e della provincia nella rispettiva vigilanza sul regolare funzionamento delle struttu |
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Art. 17 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento: |
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Art. 18 - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attiva |
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Art. 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31) |
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Art. 22 - Omissis |
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Art. 23 - (Abrogazioni)1. N1 2. Sono abrogati inoltre, a far data |
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Art. 24 - (Norma finanziaria)1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell’unità previsionale (UPB) DB18081 e allo stanziamento annuo pari a 900.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell’unità previsionale di base (UPB) DB18092 del bilancio plurienna |
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