Articolo abrogato dalla L.R. 22/02/2019, n. 5.

L’articolo 20 così recitava:

“Art. 20 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto), come da ultimo sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: “di dichiarazioni mendaci o” sono soppresse.”

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