L. R. Piemonte 19/11/1975, n. 54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 19/11/1975, n. 54

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal:
- L.R. 18/04/2024, n. 18
- L.R. 17/12/2018, n. 19
- L.R. 11/07/2011, n. 10
- L.R. 07/07/1976, n. 36
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Art. 1.

1. La Regione, in coerenza con il piano di sviluppo regionale e le sue articolazioni comprensoriali, provvede a realizzare, previa c

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Art. 2.

1. Gli interventi della Regione riguardano in particolare le seguenti opere:

1) Nei territori dei bacini montani, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni:

a) opere di sistem

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Art. 3.

1. I programmi annuali di intervento di cui al precedente art. 1, formulati organicamente per bacino idrografico, sono predisposti dall'Ufficio regionale preposto alla tutela dell'ambiente con la collabor

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Art. 4.

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale per la sistemazione idraulica e forestale, di cui all'art. 8 della presente

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Art. 5.

1. Gli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge sono a totale carico della Regione, che provvede alla loro realizzazione direttamente o attraverso le Comunità montane per i territori classificati montani e le Province per i restanti territori. I relativi lavori possono essere eseguiti in amminis

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Art. 6.

1. Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 50 milioni, è sufficiente, in luogo del collaudo, il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, controllato e vistato dall'Ufficio regionale competente.

2. Per le opere eccedenti l'importo di lire 50 milioni, il collaudatore è nominato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

3. Con successivi provvedimenti il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, approva gli atti di collaudo e dispone la liquidazione dei lavori.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.

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Art. 7.

1. Le opere previste nei progetti esecutivi approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5, 3° c

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Art. 8.

1. Presso la Regione è costituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Commissione per la sistemazione idraulica e forestale composta da:

a) l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;

b) l'Assessore regionale alle opere infrastrutturali o un suo delegato;

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Art. 9.

N4

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Art. 10.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni per l'anno 1975.

2. Le spese occorrenti alla realizzazione dei programmi per gli anni 1976 e successivi saranno autorizzate con apposite leggi regionali.

3. Alla spesa di cui al l° comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al 15% e per una durata non superiore a trent'anni, da estinguere in semestrali

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Art. 11. - (Norma transitoria)

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge i termini di cui agli artt. 3, 4 e 5 sono fissati rispettivamente in 30, 6

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Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigor

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