Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 18/04/2024, n. 18, così recitava:

“Art. 9.

1. Agli operai assunti a tempo determinato per lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione o dagli Enti concessionari si applicano i contratti collettivi di lavoro.

2. L'assunzione non può superare in ogni caso la durata massima di 165 giornate lavorative.”

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