L. R. Piemonte 14/12/1998, n. 40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 14/12/1998, n. 40

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.
Testo coordinato con le modifiche introdottte da:
- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 10/11/2000, n. 54
- Delib. C.R. 20/09/2011, n. 129 - 35527
- L.R. 22/12/2015, n. 26
- Deliberaz. G.R. 06/03/2017, n. 21-4738
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Art. 1. - (Finalità)

1. La Regione Piemonte informa i propri processi decisionali e le diverse politiche di settore ai principi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della vita.

2. La Regione assume l’approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente

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Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano:

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) compatibilità ambientale: la coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali;

b) impatto ambientale: l’insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di opere o interventi comporta sull’ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e ant

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Art. 4 - (Progetti sottoposti alla procedura di VIA)

1. Sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all’articolo 10, i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette.

2. Sono sottoposti alla fase di valutazione, secondo le modalità di cui all’articolo 12:

a) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati A1 e A2;

b) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla normativa nazionale e reg

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Art. 5 - (Studio di impatto ambientale)

1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla fase di valutazione di cui all’articolo 12, sono corredati di uno studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del proponente. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le indicazioni dell’allegato D oppure secondo le indicazioni stabilite nella fase di specificazione dei contenuti di cui all’articolo 11.

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Art. 6 - (Autorità competenti)

1. Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei progetti, sono individuate come autorità competenti:

a) la Regione, per i progetti di cui agli allegati A1, B1;

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Art. 7 - (Organo tecnico presso l’autorità competente)

1. È istituito l’organo tecnico presso l’autorità competente con i compiti di:

a) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;

b) espletare le procedure relative alle fasi di:

1) verifica, di cui all’articolo 10;

2) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all’articolo 11;

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Art. 8 - (Supporto tecnico-scientifico dell’ARPA)

1. Sulla base di quanto previsto dall’

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Art. 9 - (Soggetti interessati)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.p.r. 12 aprile 1996, sono individuati come soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di VIA:

a) le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di progetti di competenza regionale;

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Art. 10 - (Fase di verifica)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 4, il proponente presenta all’autorità competente una specifica domanda corredata di:

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

b) una relazione contenente:

1) l’inquadramento dell’opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;

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Art. 11 - (Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Il proponente ha facoltà di richiedere all’autorità competente l’avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 5, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all’allegato D e del loro livello di approfondimento.

2. Per l’avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita istanza, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazio

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Art. 12 - (Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale)

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta all’autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente a:

a) due copie degli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o dell’intervento, recando menzione delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;

b) le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, per i soggetti interessati di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), ai fini del coordinamento delle procedure di cui all’articolo 13.

2. Contestualmente il proponente:

a) deposita, presso l’apposito ufficio dell’autorità competente di cui all’articolo 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico

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Art. 13 - (Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure)

1. L’autorità competente pubblica la notizia dell’avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione, invia gli elaborati di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), ai rispettivi soggetti interessati e, ai sensi dell’articolo 14, commi 1, 2 e 4 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da ultimo modificato dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, indice una conferenza di servizi, ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più proce

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Art. 14 - (Partecipazione)

1. Chiunque, tenendo conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, ha facoltà di presentare in forma scritta all’autorità competente osservazioni, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici, nei termini seguenti:

a) per la fase di verifica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito di cui all’articolo 10, comma 2;

b) per la fase di valu

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Art. 15 - (Attuazione dei progetti)

1. In relazione alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento sottoposti alla procedura di VIA, l’autorità competente pu�

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Art. 16 - (Impatti ambientali interregionali)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di

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Art. 17 - (Impatti ambientali transfrontalieri)

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull’ambient

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Art. 18 - (Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale)

1. Al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell’ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all’articolo 7, con il supporto dell’AR

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Art. 19 - (Ufficio di deposito progetti)

1. L’ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale, individuato presso le autorità competenti, assolve le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalità e i tempi stabiliti dalla presente legge:

a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;

b) le osservazioni pres

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Art. 20 - (Compatibilità ambientale di piani e programmi)

N2

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Art. 21 - (Sanzioni)

1. Gli atti che consentono in via definitiva la realizzazione delle opere e degli interventi, adottati in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, sono annullabili per violazione di legge. N6

2. Nei casi di interventi od opere realizzati se

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Art. 22 - (Disposizione finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l’anno finanziario 1998, di lire 1.000 milioni per l’anno finanziario 1999 e di lire 800 milioni per l’anno 2000.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1998 e seguenti sono istituiti i se

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Art. 23 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Regione, le province, i comuni singoli o in forma associata, quali autorità competenti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:

a) individuare l’ufficio di deposito dei progetti;

b) individuare l’organo tecnico di cui all’articolo 7, definendone l’organizzazione e le modalità operative di funzionamento;

c) definire l

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Allegato A - (A1 - A2)

 

Allegato A1: Progetti di competenza della regione, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

N11

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)

n. 2 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³

n. 3 Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti

n. 4 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri

n. 5 Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59 e n. 60):

- ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell’attività estrattiva D.P.A.E. I° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;

- ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;

- ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³;

- gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale

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Allegato B - (B1 - B2 - B3)

 

Allegato B1: Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata (articolo 4)

N11

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

 

Agricoltura

n. 1 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari

n. 2 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari

 

Progetti di infrastrutture

n. 3 progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari

n. 4 progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all’interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari

n. 5 funivie e impianti meccanici di risalita - escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri - con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse

n. 6 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)

n. 7 piattaforme intermodali e terminali intermodali, interporti;

n. 8 porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B3, n. 10); vie navigabili

n. 9 strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali

n. 10 linee ferroviarie a carattere regionale o locale

n. 11 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6)

n. 12 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km

n. 13 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d’alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale

n. 14 aeroporti

n. 15 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti

n. 16 elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km

n. 17 costruzione di centri commerciali, classificati classici o sequenziali ai sensi dell’allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, con superficie di vendita superiore a 2500 m² e superficie utile lorda di pavimento superiore a 4000 m².

 

Industria energetica ed estrattiva

n. 18 attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie

n. 19 attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma

N7

n. 21 impianti per la produzione di energia idroelettrica alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 6 e B2, n. 41)

n. 22 estrazione di minerali, di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale

n. 23 agglom

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Allegato C: Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

 

Dalla tipologia all. B1, n. 2 (Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari):

- B1, 2/a - Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari, qualora consistenti in scambi e accorpamenti degli appezzamenti al fine di razionalizzare le tecniche colturali, senza cambiamenti delle modalità di utilizzo del suolo e senza movimenti di terra.

Dalle tipologie all. B1, n. 9 (strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali), all. B2, n. 28 (strade extraurbane secondarie provinciali) e all. B3, n. 4 (strade extraurbane secondarie comunali):

- B1, 9/a - B2, 28/a - B3, 4/a - Interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza, consistenti nella realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria, innesti, nella modifica sostanziale di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi), compresa la ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d’acqua anche per esigenze di compatibilità idraulica.

Dalla tipologia all. B1, n. 12 (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km):

- B1, 12/a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati interamente in area urbana.

- B1, 12/b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa interamente lungo l’asse di strade urbane o extraurbane esistenti.

Dalla tipologia all. B1, n. 13 (Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale):

- B1, 13/a - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere

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Allegato D: Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 5, da redigere ai fini della fase di valutazione (in conformità alle indicazioni dell’allegato C del d.p.r. 12 aprile 1996)

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed è corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico.

La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell’ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L’elaborato deve essere presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonché un’agevole riproduzione.

Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.

Contenuti specifici dei singoli quadri:

Il Quadro programmatico contiene:

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Allegato E: Elementi di verifica per la pronuncia dell’autorità competente di cui all’articolo 10, comma 3, sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

1. Caratteristiche dell’opera o intervento, con particolare attenzione ai seguenti elementi:

- parametri tecnici e dimensionali;

- utilizzazione di risorse naturali;

- produzione di rifiuti;

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Allegato F: Informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all’interno della relazione generale di cui all’articolo 20, comma 2

L’analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell’ambiente;

b) le caratteristic

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