1. La Giunta regionale approva un piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni istituite dalla Regione, di cui all'allegato A2 della stessa l.r. 30/2006. “La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).”N1