Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 10 - (Modifica alla l.r. 25/2007)

1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

'Art. 5 bis - (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)

1. È istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.

2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.

3. Il fondo è ripartito nell'ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.

4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2010').

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 34/1978 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo della montagna e del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7, la Giunta regionale con propria deliberazione approva i criteri per l'individuazione delle aree contigue di cui al comma 1, la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni.

6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di euro 1.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

8. All'autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.”

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