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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 08/10/2002, n. 26
L.R. Lombardia 08/10/2002, n. 26
L.R. Lombardia 08/10/2002, n. 26
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita. 2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all'economia. 3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante: a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie; b) l'equilibrata distribuzione e la congruit&agr |
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Art. 2 - (Diritto allo sport)1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività sportive, promuove lo sviluppo: a) della |
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Art. 3 - (Soggetti coinvolti)1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 direttamente, at |
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Art. 4 - (Programmazione ed interventi regionali)1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attività sportive, in particolare individuando: a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute; b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreativ |
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Art. 5 - (Forum istituzionale dello sport)1. È istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento degli obiettivi di poli |
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Art. 6 - (Consulta regionale dello sport e comitato di esperti)1. È istituita la Consulta regionale dello sport quale organismo con funzioni propositive e consultive di cui la Giunta regionale si avvale per le finalità di cui al |
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Art. 7 - (Osservatorio delle attività sportive)1. È istituito nell'ambito della direzione generale regionale competente, con le modalità di cui all'articolo 1 |
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Art. 8 - (Tutela della salute dei praticanti)1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina. 2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qua |
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Art. 9 - (Qualificazione degli operatori)1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative fina |
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Art. 10 - (Costruzione e ristrutturazione di impianti)1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale, per: a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti già esistenti; |
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Art. 11 - (Interventi per la promozione dello sport)1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 e sulla base di quanto contenuto nel piano-programma di cui all'articolo 4, comma 2, organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici interventi finanziari, le seguenti iniziative: |
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Art. 12 - (Premiazioni per meriti sportivi)1. La Regione, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani, istituisce il bonus "L'alloro dello sport" da concedersi a giovani atleti non professionisti che a |
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Art. 13 - (Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina)1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale lombardo delle guide alpine. N14 “1 bis. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l’iscrizione all’albo è subordinata: a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 R (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, |
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Art. 14 - (Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni)1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione generale regionale competente, ed attraverso il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle professioni è rilasciata dal dirigente regionale competente. 2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, cor |
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Art. 15 - (Scuole di sci e di alpinismo)1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla |
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"Art. 15 bis - (Assicurazione)N3 1. Le scuole di sci e le scuole di |
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"Art. 16 - (Area sciabile, area sciabile attrezzata, piste)N3 1. Su proposta delle comunità montane, conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere "tecnico" N13del Comitato consultivo per le aree sciabili, di cui al comma 14. Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve. 2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d'innevamento, ove presenti. 3. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell'area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile qualora l'accordo non venga raggiunto. 4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in: |
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"Art. 16 bis - (Regole di comportamento degli utenti)N3 1. Ai fini della presente legge, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione nel presente articolo del gestore della pista o del gestore dell'impianto di risalita s'intende riferita anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2003, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento: a) l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell'utente deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile, oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo. L'obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell'area sciabile attrezzata; b) l'utente, nei limiti del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in |
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Art. 17 - (Soccorso alpino e servizi valanghe)1. Il dirigente regionale competente, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale |
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Art. 18 - (Sanzioni)1. Salvo quanto previsto "dall'articolo 18 bis" N3 e ferma restando l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale). |
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"Art. 18 bis - (Sanzioni amministrative relative alle discipline sportive della montagna)N3 1. Con riferimento alle violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nell'articolo 16 bis e specificate nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16 bis, comma 4 si applicano le seguenti sanzioni: a) da 30 euro a 150 euro per il responsabile della violazione dell'obbligo di indossare il casco, previsto nell'articolo 16 bis, comma 2, lettera k). La presente sanzione si applica alle violazioni accertate dall'1 gennaio 2005; b) da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'obbligo di assistenza, previsto nell'articolo 16 bis, comma 2, lettera b); c) da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole. 2. Con riferimento alle violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, prevista negli articoli 13 e 14 e specificata nel regolamento attuativo di cui agli articoli 13, comma 6, e 14, comma 4, nonché con riferimento alle violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, prevista nell'articolo 15 e specificata nel regolamento attuativo di cui all'articolo 15, comma 4, si applicano le seguenti sanzioni: |
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Art. 19 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attività del Forum istituzionale dello sport di cui all'articolo 5, della Consulta regionale dello sport di cui all'articolo 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede per l'esercizio finanziario 2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali". 2. Le spese per i contributi ai collegi regionali |
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STATO DI PREVISIONE DELLE SPESEAlla funzione obiettivo 2.4.2 "Promozione e sviluppo delle attività ricreative e sportive", sp |
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Art. 20 - (Norme finali, transitorie e abrogazioni)1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali: a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive); b) la legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive- Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9); c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 "Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive"); d) l'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981/83); e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione); f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 21 gennaio 1975, n. 9 "Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive", 4 settembre 1973, n. 4 |
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