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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 06/12/2004, n. 10
Regolam. R. Lombardia 06/12/2004, n. 10
Regolam. R. Lombardia 06/12/2004, n. 10
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[Premessa] |
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CAPO IV - ORDINAMENTO DELLE AREE SCIABILI |
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SEZIONE I - TIPI E REQUISITI |
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Art. 36 - (Area sciabile, area sciabile attrezzata, piste)1. Su proposta delle comunità montane, conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere del comitato consultivo per le aree sciabili. Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve. 2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d'innevamento, ove presenti. 3. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'a |
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Art. 37 - (Requisiti generali delle piste)1. Le piste, di cui all'articolo 36, comma 4, hanno i requisiti minimi tali da garantire rispetto per l'ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, assenza di pericoli, soprattutto di frane e valanghe, in particolare: a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambien |
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Art. 38 - (Requisiti delle piste da discesa)1. Le piste da discesa hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi: a) hanno dimensioni correlate alla port |
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Art. 39 - (Requisiti delle piste da fondo)1. Le piste da fondo hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi: a) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti garantiscono la |
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SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE |
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Art. 40 - (Classificazione delle piste da discesa)1. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia: |
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Art. 41 - (Classificazione delle piste da fondo)1. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia: a) pista facile (segnata in blu), praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti caratteristiche: 1) pendenza longitudinale non superiore al dieci per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto; 2) lunghezza non superiore a 10 chilo |
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SEZIONE III - APPRESTAMENTO E APERTURA AL PUBBLICO |
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Art. 42 - (Autorizzazione all'apprestamento della pista)1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento della pista, coerente con gli strumenti di pianificazione e con le previsioni di cui all'articolo 16 della l.r. 26/2002, R è presentata alla comunità montana nel cui territorio il richiedente intende apprestare la pista. 2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione in triplice copia, redatta da un tecnico abilitato: a) progetto della pista che s'intende apprestare, costituito da: 1) planimetria del comprensorio sciistico, a curve di livello, in scala 1:10.000, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati; 2) planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue: |
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Art. 43 - (Autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata)1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 42 provvede nel termine all'apprestamento della pista. 2. Perfezionato l'apprestamento, l'interessato presenta alla comunità montana la domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico. 3. La domanda è corredata dalla seguente documen |
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Art. 44 - (Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve)1. Le piste di cui è stato autorizzato l'apprestamento sono incluse nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, istituito presso la direzione generale regionale competente in materia |
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Art. 50 - (Delimitazione delle piste da discesa)1. Le piste da discesa aperte al transito degli utenti sono delimitate lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro. |
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Art. 51 - (Delimitazione delle piste da fondo)1. Le piste da fondo aperte al transito degli utenti sono delimitate lateralmente con apposita palinatura, realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa |
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Art. 52 - (Delimitazione delle piste destinate ad altri sport sulla neve)1. Le piste destinate ad altri sport sulla neve sono delimitate, a seconda delle caratteristiche morf |
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Art. 53 - (Segnaletica delle piste)1. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 2. All'utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti. |
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Art. 54 - (Preparazione delle piste)1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto di adeguata preparazione, affinché siano in condizioni idonee alla sicura agibilità e alla sicura pratica degli sport sulla neve. 2. In particolare, si provvede a: |
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Art. 55 - (Protezione delle piste)1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto di adeguata protezione, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli, specialmente dal pericolo di valanghe e frane. 2. In particolare, si provvede a: |
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Art. 56 - (Regolazione dell'accesso alle piste)1. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura. 2. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste da fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari esposti sugli appositi pannelli di cui all'articolo 53, comma 3, lettera f). |
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Art. 57 - (Controllo delle piste)1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto di controllo costante, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, |
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Art. 65 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio |
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