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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 28/12/2011, n. 25
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/08/2021, n. 15
- L.R. 10/12/2019, n. 22
- L.R. 25/01/2018, n. 5
- L.R. 10/08/2017, n. 22
- L.R. 29/12/2016, n. 34
- L.R. 15/03/2016, n. 4
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Art. 2 - (Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)1. I consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell’articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell’articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, secondo tempi, procedure e modalità definite dal presente articolo e dalle linee guida di cui al comma 2 e, in caso di comprensori interregionali, dalle intese tra le regioni interessate. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi, tenuto conto dei seguenti criteri: a) nei comprensori i cui perimetri non hanno subito alcuna modificazione a seguito della ridelimitazione, di cui all’articolo 79 bis, comma 1, della legge 31/2008, e in quelli che hanno subito modificazioni inferiori al trenta per cento del territorio, continuano a operare, fino al rinnovo, gli organi in carica dei consorzi aventi le caratteristiche di cui all’articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008; b) per ogni comprensorio diverso da quello di cui alla lettera a), in cui operano consorzi privi delle caratteristiche di cui all’articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito organismo collegiale, co |
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Art. 2-bis - (Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7-bis, della L.R. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni. 2. I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). 3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all'esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1. |
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