Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 02/02/2001, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 14, comma 2, della L.R. 12/01/2002, n. 1, così recitava:

"Art. 27 - Agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani di pubblico trasporto

1. Il comma 5 dell'art. 16 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) è sostituito dal seguente:

"5. Gli oneri finanziari inerenti le agevolazioni tariffarie relative ai servizi interurbani per le categorie di soggetti di cui al comma 2, trovano copertura nell’ambito dei contratti di servizio con specifiche risorse del bilancio regionale.”.

2. Le agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 13/1995 sono estese ai servizi attualmente in concessione alle Ferrovie dello Stato s.p.a. di interesse regionale e locale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 422/1997 e ai servizi ferroviari in concessione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997 a decorrere dall'1 gennaio 2004. Gli oneri finanziari inerenti alle agevolazioni tariffarie per le categorie di cui al comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 13/1995 trovano copertura nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio."

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