L. R. Lombardia 08/07/2015, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 08/07/2015, n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazi

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Art. 2 - (Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)

1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all’alleg

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Art. 3 - (Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana)

N2

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Art. 4 - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è sostituito dal seguente:

«1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:

a) Bergamo;

b) Brescia;

c) Como, Lecco e Varese;

d) Cremona e Mantova;

e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

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Art. 5 - (Riconoscimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell’articolo 4, comma 3, dello Statuto d’autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali.

2. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all’allegato A, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale. N5

3. La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/201

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Art. 6 - (Disposizioni per il territorio montano. Modifiche all’art. 2 della l.r. 25/2007)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono aggiunti i seguenti:

«3 bis

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Art. 7 - (Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani)

1. È istituito, per ogni provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali. Il tavolo può altresì considerare

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Art. 8 - (Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM s.p.a.)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire la continuità aziendale di ASAM s.p.a., è autorizzata al rilascio di una comfort letter e alla concessione di una anticipazione finanziaria, per un valore massimo complessivo di 20 milioni di euro. L’attivazione dell’anticipazione riduce di pari importo il valore della comfort letter rilasciata.

2. La comfort letter, valida sino al 30 giugno 20

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Art. 9 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, e all’articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento. N1

2. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell’8

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Art. 10 - (Norma finanziaria)

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all’allegato A, a decorrere dalla data di cui all’articolo 9, comma 5, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all’articolo 2, si provvede con le seguenti modalità:

a) per l’anno 2015 la Regione corrisponde alle province e alla Città metropolitana di Milano un finanziamento di 195.000.000,00 euro, comprensivo delle risorse finalizzate al finanziamento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, cui si fa fronte rispettivamente: per 7.900.000,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»; per 4.545.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»; per 182.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi: missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria»; missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio»; missione 1

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale d

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Allegato A - Funzioni riallocate in capo alla regione

FUNZIONE

NORME DI RIFERIMENTO

CACCIA E PESCA

funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale N6

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. a)

funzioni amministrative relative alla tutela del patrimonio ittico e all'esercizio della pesca nelle acque della Regione, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.

l.r. 31/2008, art. 132

funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e relativa ricognizione

l.r. 31/2008, art. 133

rilascio a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, di concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittiogeniche

l.r. 31/2008, art. 134

costituzione di consulte provinciali della pesca

l.r. 31/2008, art. 135, comma 10

classificazione delle acque di tipo A, B e C

l.r. 31/2008, art. 137, commi 7 e 8

funzioni in materia di pianificazione ittica a livello provinciale

l.r. 31/2008, art. 138

funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica

l.r. 31/2008, art. 139

approvazione del programma per i ripopolamenti ittici

l.r. 31/2008, art. 140

funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica in caso di derivazioni di acqua in concessione e interventi sui corpi idrici

l.r. 31/2008, art. 141

aiuti alla pesca professionale

l.r. 31/2008, art. 142

aiuti alla pesca dilettantistica

l.r. 31/2008, art. 143

rilascio delle licenze di pesca

l.r. 31/2008, art. 144

previsioni di ulteriori divieti rispetto a quelli di cui all'art. 146, comma 1

l.r. 31/2008, art. 146, 147 e 148

gestione del prelievo dei richiami vivi

l.r. 26/1993, art. 7

attività di coordinamento relativa al censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio

l.r. 26/1993, art. 8

predisposizione di piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei, con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali

l.r. 26/1993, art. 14, comma 1

predisposizione di piani di miglioramento ambientale e di piani di immissione di fauna selvatica

l.r. 26/1993, art. 15, comma 1

istituzione della consulta faunistico-venatoria provinciale

l.r. 26/1993, art. 16

istituzione e revoca di oasi di protezione

l.r. 26/1993, art. 17, comma 2

gestione delle oasi di protezione

l.r. 26/1993, art. 17, comma 3

autorizzazione di catture nelle oasi e zone di protezione

l.r. 26/1993, art. 17, comma 4

piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente

l.r. 26/1993, art. 17, comma 5

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