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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 20/02/1989, n. 6
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- L.R. 14/01/2000, n. 2
- L.R. 23/07/1996, n. 16
- L.R. 20/04/1995, n. 24
- L.R. 08/04/1995, n. 17
- L.R. 22/12/1989, n. 76
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[Premessa]
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità1. La presente legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni |
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Art. 2. - Obiettivi1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio de |
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Art. 3. - Definizione di barriera architettonica e localizzativa1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadin |
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Art. 4. - Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi art |
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Art. 5. - Campo di applicazione1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone. 2. In particolare. la disciplina normativa riguarda: |
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Art. 7. - Organismo tecnico-scientifico1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell'ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell'allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del dirigente della competente struttura regionale e composto da; a) 1 funzi |
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Art. 8. - Censimento degli immobili ed edifici pubblici1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative. |
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Art. 8 bis - Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA1. È istituito, a cura dell’assessorato competente, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’ |
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Art. 9. - Atti di programmazione regionale e interventi legislativi1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmato |
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Art. 10. - Atti di programmazione comunale e provinciale1. Le Leggi di cui al terzo comma del precedente art. 9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispong |
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Art. 11. - Revoca di contributi1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui |
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Art. 11 bis - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione e i risultati degli interventi di progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative disciplinati dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive: |
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Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 12. - Disposizioni generali1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli |
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Art. 13. - Autorizzazioni e concessioni a edificare1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi artt. 14 e 20, le prescrizioni dell'allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le c |
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Art. 14. Alloggi di edilizia residenziale abitativa1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi. 2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condi |
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Art. 15.- Oneri di urbanizzazione1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento |
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Art. 16. - Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 911. Alla fine del settimo comma dell'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91, «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residen |
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Art. 17. - Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 |
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Art. 18. - Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia vo |
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Art. 19. - Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamen |
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Art. 20. - Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall'allegato, nel caso di: a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei be |
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Art. 21 - Variazione della destinazione d'uso degli immobili1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica |
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Art. 22. - Consulenza regionale agli enti locali1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge, le strutture organizzative centrali e periferiche della Giunta Regionale |
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Art. 23. - Integrazione della composizione della Commissione tecnico-amministrativa regionale |
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Art. 24. - Sanzioni1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore |
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Titolo III - TRASPORTI |
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Art. 25.- Disposizioni generali1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 |
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Art. 26. - Interventi sul parco rotabile1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano le prestazioni di cui ai nn. 3.2.2, 3.2.3 e 4 dell'allegato, nonché conformi a |
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Art. 27. - Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano1. La concessione di contributi regionali per l'acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinat |
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Art. 28. - Abolizione delle barriere localizzative1. Entro il termine di cui al successivo art. 29 il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui ai nn. 3.3 e 4.4 dell'allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio stesso da parte dei viagg |
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Art. 30. - Concessioni1. Decorsi tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 28, non possono esser |
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Art. 31. - Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di |
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Titolo IV - INTERVENTI INFORMATIVI, SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 32. - Interventi informativi, educativi e di aggiornamento1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di: a) informare circa la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti; |
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Art. 33. - Simbolo di accessibilità1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della prese |
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Art. 34. - Interventi regionali per la relazione dei piani comunali1. Al fine di incentivare l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ve |
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Art. 34 bis - Interventi della Regione1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d'intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con |
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Art. 34 ter - (Finanziamento degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati))1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13/1989, la Giunta regionale eroga i contributi ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, solo per gli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera I) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989, anche se adibiti a centri o istitu |
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Art. 35. - Norma finanziaria1. Per le finalità previste dagli artt. 32, 34 e 34-bis sono autorizzate per il 1989 le seguenti spese: a) L. 200.000.000 per iniziative di informazione, interventi di aggiornamento, indagini e raccolta dati di cui all'art. 32; b) L. 700.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente ai comuni di cui all'art. 34; c) L. 3.000.000.000 per la realizzazione di interventi pilota di cui all'art. 34-bis. |
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Art. 36. - Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, secondo comma, dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate l |
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Allegato - Prescrizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche |
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1. Contenuto dell'allegatoIl presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi: |
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2. Mobilità e sosta urbana2.1 Aree e percorsi pedonali Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrapassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi. I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all’accesso delle costruzioni, all’interno delle relative aree di pertinenza, di cui all’art. 5 della Legge.
2.1.1 Percorsi pedonali Larghezza minima m 1,50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1,80. In presenza di passaggi obbligat |
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3. Trasporti urbaniAl fine di pervenire ad un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e precisamente: - il percorso di avvicinamento al veicolo; - l’accesso al veicolo; - la riserva di posti idonei allo stazionamento sul veicolo. Alcune di tali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi di trasporto, che si possono, a tal fine, raggruppare in: - servizi di metropolitana; - servizi di superficie (tram – autobus – filobus).
3.1 Servizi di metropolitana
3.1.1 Percorso di avvicinamento al veicolo Il percorso di avvicinamento al veicolo, dal piano del marciapiede al piano di transito dei treni, può essere ottenuto attraverso l’installazione di un idoneo |
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4. Trasporti extraurbani4.1 Ferrovie ed autolinee Sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, devono essere riservati per i passeggeri con ridotte capacità fisiche almeno tre posti in prossimità delle porte di uscita segnalate. Per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà deambulatoria, deve essere adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi di |
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5. Costruzioni edilizie: prescrizioni generaliAl fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall'art. 5 della legge, alle lettere: a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità; b) gli edifici di uso residenziale abitativo; c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario; f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale; g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.
5.1 Accessi Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime: - gli accessi devono avere una luce netta minima di m 1,50; - zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici; - il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso; - eventuali differenze di quota non devono superare i cm 2,50 ed essere sempre arrotondati in caso contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.
5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi Lo spostamento all'interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaform |
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6. Costruzioni edilizie: prescrizioni specifiche6.1 Edilizia abitativa: Alloggio Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all'art. 5, lett. b) della Legge, devono sempre garantire la visitabilità e l'adattabilità, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge.
6.1.1 Visitabilità Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni: - le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m 0,90; - le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m 0,80.
6.1.2 Adattabilità Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prestazioni: |
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7. Attrezzature pubblicheAl fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri: - gli impianti dovranno essere di |
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