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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 07/02/2012, n. 2
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- L.R. 09/08/2012, n. 29
- L.R. 26/04/2012, n. 15
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TITOLO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di d |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano al demanio e al patrimonio della Regione Liguria nonché, con esclusione di quanto disposto dal Titolo III, al patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati dall’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni e degli enti strumentali della Regione Liguria e al demanio marittimo |
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Art. 3 - (Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali)1. Al fine di ottimizzare l’amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regi |
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Art. 4 - (Regolamento attuativo)1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge. |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 6 - (Classificazione dei beni e sue variazioni)1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all’atto dell’acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 11 e 19 avuto riguardo alla natura, alle caratteristic |
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Art. 7 - (Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali)1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati: a) all’uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene; b) all’u |
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Art. 8 - (Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali)1. La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio esercita le funzioni dominicali relative ai beni di cui all’articolo 5 secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4, ferme restando le competenze tecniche attribuite ad |
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Art. 9 - (Relazione al Consiglio regionale)1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull’amm |
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Art. 10 - (Fondi di gestione)1. Al fine di provvedere alla valorizzazione, dismissione e gestione di immobili la cui riqualificazione e rifunzionalizzazione assuma rilevanza strategica per l’economia e la società ligure, la Giun |
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Art. 10-bis - (Garanzie prestate dalla Regione) |
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TITOLO III - DEMANIO |
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CAPO I - NORME GENERALI E COMUNI |
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Art. 11 - (Demanio regionale)1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo: a) le strade, le autostrade e le strade ferrate e le relative pertinenze; |
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Art. 12 - (Discipline speciali)1. I beni del demanio regionale restano assoggettati alle disposizioni del codice civile, del codice della navigazione e delle leggi statali e regional |
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Art. 13 - (Utilizzazione dei beni demaniali)1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, purché esse siano compatibili con la natura del bene e si |
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Art. 14 - (Tutela dei beni)1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell’articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa mediante provvedimenti di autotutela decisoria ed esecutiva secondo la procedura definita dal regolamento di cui all’articolo 4, salvo quanto previsto |
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Art. 15 - (Sdemanializzazione)1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge settoriali, il passaggio dei beni dal demanio regionale al patrimonio della Regione avviene mediante provvedimento della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale de |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO |
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Art. 16 - (Funzioni dominicali sul demanio marittimo)1. La Regione esercita le funzioni dominicali sul demanio marittimo finalizzate a garantire la conservazione dei beni demaniali ed il loro miglior util |
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Art. 18 - (Rinvio)1. Le disposizioni di cui al presente Capo di applicano salva la compatibilità con le diverse disposizioni statali e regionali di settore. |
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TITOLO IV - PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE |
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CAPO I - NORME GENERALI E COMUNI |
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Art. 19 - (Patrimonio regionale)1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili ed immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile. |
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Art. 20 - (Utilizzazione dei beni patrimoniali)1. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile regionale possono essere attribuiti a soggetti pubblici e privati mediante concessione ai sensi de |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI |
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Art. 21 - (Oggetto)1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo: |
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Art. 22 - (Concessione di coltivazione)1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore ai trenta anni ed è anche proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati. 2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. 3. La concessione non può essere rilasciata: |
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Art. 23 - (Accesso ai fondi e pubblica utilità)1. I proprietari e possessori di fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle appo |
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Art. 24 - (Pertinenze)1. Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell’acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell’acq |
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Art. 25 - (Cessazione della concessione)1. La concessione cessa: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza; |
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Art. 26 - (Custodia e gestione temporanea)1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia e gestione temporanea del bene e impartisce le opportu |
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Art. 27 - (Vigilanza)1. Il compito di vigilare sul corretto utilizzo delle fonti e sulla buona conservazione delle pertinenze di cui all’articolo 24 è affidato al Comune nel quale ricadono territorialmente i giacimenti di cui all’articolo 22. I rapporti tra Regione e Comune sono disciplinati da apposita convenzione. 2. L’ |
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TITOLO V - SCRITTURE PATRIMONIALI |
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Art. 28 - (Inventari)1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla stru |
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Art. 29 - (Inventario dei beni demaniali)1. L’inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati: a) classificazione; |
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Art. 30 - (Inventario dei beni immobili patrimoniali) |
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Art. 31 - (Beni mobili)1. I beni mobili si classificano sulla base delle categorie e dei criteri individuati dal regolamento di cui all’articolo 4. |
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Art. 32 - (Inventario dei beni mobili patrimoniali)1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti negli inventari di cui all’articolo 28 che ne evidenziano i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. 2. I materiali di normale consumo ed i beni durevoli, come |
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Art. 33 - (Consegnatari dei beni mobili)1. I beni mobili della Regione sono dati, di regola, in consegna a dipendenti regionali (consegnatari) che ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza. A detti consegnatari si applicano le norme relative agli agenti contabili. 1-bis. I beni mobili della Regione sono dati, di regola, in consegna a dipendenti regionali denominati consegnatari i quali divengono responsabili dei beni stessi e assumono la ves |
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Art. 34 - (Aggiornamento del valore dei beni)1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche, con le modalità e le tempistiche previste dal regolamento di cui all’articolo 4, provvede all’aggior |
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TITOLO VI - ACQUISIZIONE DEI BENI |
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Art. 35 - (Acquisizione in proprietà di beni)1. L’acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale è effettuata mediante provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4. |
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Art. 36 - (Donazioni ed altre liberalità)1. Le donazioni, le eredità ed i legati in favore della Regione sono accettate o rinunciate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le modal |
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Art. 37 - (Locazioni, concessioni e comodati passivi)1. All’acquisizione di beni immobili in locazione, concessione o comodato passivi provvede il dirigente della struttura competente in materia di dema |
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TITOLO VII - ALIENAZIONI, PERMUTE E VALORIZZAZIONI |
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Art. 38 - (Alienazione dei beni immobili)1. L’alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale. I beni immobili regionali demaniali, a norma dell’articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia. 2. Il prezzo base dell’immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da Agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista privato che redige apposita perizia giurata. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce le modalità con cui sono effettuate le stime di cui al presente comma. 3. All’alienazione si provvede mediante pubblico |
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Art. 39 - (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)1. La Giunta regionale, entro il 31 agosto di ogni anno, individua, con proprio provvedimento, le proposte relative ai beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione. N18 2. Per ogni bene vengono riportati i seguenti elementi: a) l’ubicazione; b) i dati catastali; c) la discipli |
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Art. 40 - (Programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione d’uso urbanistica)1. Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona, |
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Art. 41 - (Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali)1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali, nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i quali procedere a dette operazioni, anche avvalendosi di soggetti terzi, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all’articolo 4. 2. Ai trasferimenti effettuati in attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti p |
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Art. 42 - (Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare)1. Al fine di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione fi |
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Art. 43 - (Permuta di beni immobili)1. La Giunta regionale può disporre la permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili quando la particolare situazione dei beni renda |
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Art. 44 - (Advisor immobiliare)1. La Regione può avvalersi dell’attività di advisor immobiliare conferendola ad una società direttamente o indirettamente controllata dalla Regio |
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Art. 45 - (Dichiarazione di fuori uso di beni mobili)1. I beni mobili non più idonei all’uso loro assegnato sono dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente della struttura competente in mater |
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Art. 46 - (Alienazione e cessione di beni mobili)1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall’articolo 45, qualora a seguito di accertament |
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TITOLO VIII - CONCESSIONI E LOCAZIONI |
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Art. 47 - (Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)1. L’uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dell’utilizzo proposto del bene. 2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 4, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali. |
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Art. 48 - (Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)1. I beni demaniali, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere assentiti in concessione, direttamente dalla Giunta regionale, a un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, qualora la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istit |
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Art. 49 - (Locazioni attive e altri titoli di disponibilità)1. I beni patrimoniali immobili disponibili possono essere locati a enti pubblici o a soggetti privati mediante provvedimento del dirigente competente in materia di demanio e patrimonio. 2. La scelta del conduttore avviene mediante pubblico incanto ovve |
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Art. 50 - (Contratti di valorizzazione)1. I beni immobili di proprietà della Regione possono essere concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore ad anni cinquanta, al fine di operazioni di valorizzazione, riqualificazione e riconversione dei beni medesimi tramite interv |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 51 - (Norme transitorie)1. Alle procedure di alienazione o di concessione già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento. 1-bis. Alle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all’articolo 22 si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo anche se assentite prima della data di entrata i |
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Art. 52 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate: a) la legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale); |
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Art. 53 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l’esercizio 2012: |
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