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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 29/05/2007, n. 21
L.R. Liguria 29/05/2007, n. 21
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TITOLO I - TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE |
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Art. 1 - (Beni regionali)1. I beni di proprietà della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli ar |
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Art. 2 - (Beni del demanio)1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo: |
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Art. 3 - (Beni del patrimonio indisponibile e disponibile)1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione pe |
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Art. 4 - (Classificazione dei beni e sue variazioni)1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all'atto dell'acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di |
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TITOLO II - SCRITTURE PATRIMONIALI |
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Art. 5 - (Inventari)1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati |
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Art. 6 - (Inventario dei beni demaniali)1. L'inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati: a) classific |
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Art. 7 - (Inventario dei beni immobili patrimoniali)1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio regionale contiene di norma le indicazioni di cui al |
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Art. 8 - (Beni mobili)1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: |
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Art. 9 - (Inventario dei beni mobili patrimoniali)1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti in appositi inventari che ne mettono in evidenza i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. |
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Art. 10 - (Consegnatari dei beni mobili)1. I beni mobili della Regione sono dati di regola in consegna a dipendenti regionali che assumono la figura di consegnatario e ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza. 2. Qualora beni mobili di proprietà regiona |
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Art. 11 - (Aggiornamento dei valori dei beni)1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche e comunque non superiori a cinque anni, p |
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TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE |
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Art. 12 - (Strutture competenti)1. I beni di proprietà della Regione sono amministrati dalle strutture regionali competenti ne |
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Art. 13 - (Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili)1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati: a) all'uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene; b) all'uso diretto da parte dell'Amministrazione regionale; |
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Art. 14 - (Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili)1. L'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto del bene. 2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in materia di assegnazione di beni regionali, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali. 3. L'atto di concessione è adottato, “dalla Giunta regionale” N3 e di regola stabilisce: |
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Art. 15 - (Destinazione dei beni patrimoniali disponibili)1. I beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 2, nonché nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 16: a) a titolo oneroso se beni immobili o mobili, mediante contratti di locazione o affitto a soggetti privati o pubblici; |
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Art. 16 - (Contratti di affitto, locazione, comodato)1. All'approvazione dei contratti di affitto, locazione e comodato di beni patrimoniali disponibili provvede il dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, qualunque ne siano l'impor |
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Art. 17 - (Ulteriori modalità di gestione valorizzazione e dismissione dei beni regionali)1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio |
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“Art. 17 bis - (Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare)N2 1. Al fine di favorire il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare |
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Art. 18 - (Alienazione dei beni immobili)1. L'alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale. 2. I beni immobili regionali demaniali a norma dell'articolo 822 del codice civile possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla vigente legislazione in materia. 3. Il prezzo base dell'immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, che possono anche avvalersi dei competenti uffici statali, di uffici di enti o società regionali o, in |
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Art. 19 - (Permuta di beni immobili)1. La Giunta regionale può procedere alla permuta di immobili di proprietà regionale co |
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Art. 20 - (Dichiarazione di fuori uso di beni mobili)1. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato sono dichiarati fuori uso con provvedim |
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Art. 21 - (Alienazione e cessione di beni mobili)1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall'articolo 20, qualora a seguito dell'accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un valore di mercato. 2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli che comunque non fossero di utilità regionale si provvede mediante |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 22 - (Regime transitorio)1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applic |
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Art. 23 - (Abrogazione di norme)1. È abrogata la legge regionale 26 novembre 1991 n. 33 (disciplina del demanio e del patrimonio |
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