Articolo abrogato dall'art. 7, comma 11, della L.R. 29/12/2014, n. 41, così recitava:

“Art. 5 - Componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri dei soggetti del sistema

1. Il SIIR, sulla base degli indirizzi e degli interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 9, integra le specifiche componenti tecnologiche e funzionali dedicate all'informatizzazione interna degli enti appartenenti al SIIR ed in particolare:

a) i sistemi gestionali relativi alle funzioni amministrative condivisibili tra soggetti pubblici relativi agli aspetti di gestione finanziaria e contabile, ai flussi documentali, alla protocollazione ed archiviazione, alla gestione del personale e del patrimonio, al monitoraggio dei procedimenti e della spesa, all'iter degli atti amministrativi interni e alla loro pubblicazione, all'esazione di tributi e partecipazioni finanziarie, ai sistemi di vendita e pagamento elettronico;

b) le procedure applicative relative all'erogazione di servizi propri degli enti stessi, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13;

c) le infrastrutture ed i dispositivi per l'ufficio digitale relativi alle dotazioni di informatica personale ed ai sistemi di posta elettronica, che debbono essere conformi alle direttive tecniche di cui all'articolo 13.”

Dalla redazione