Regolam.R. Lazio 24/10/2008, n. 16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam.R. Lazio 24/10/2008, n. 16

Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.
Con le modifiche introdotte dai Reg. R. del 21/04/2009 n.4, del 21/09/2009 n.18
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[Premessa]



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Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1, 27, comma 2, lettera a) e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

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Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a)“affittacamere”, le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici;

b) “ostelli per la gioventù”, le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. “Possono essere ospitati anche soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.

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Art. 3 (Specificazioni aggiuntive delle strutture)

1. Le strutture previste dall’articolo 2, possono assumere, in relazione alle caratteristiche oggettive possedute o ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive:

a) residenza d’epoca, per le strutture ricettive soggette ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 200

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Art. 4 (Requisiti minimi funzionali e  strutturali)

1. Gli affittacamere posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) locali in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate, rispettivamente, per uno o due posti letto, incrementata di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto;

N4 “b) oltre all’incremento di cui alla lettera a), un ulteriore incremento della superficie della camera di almeno 1 metro quadrato o 3 metri cubi, per un posto letto a castello;”;

c) superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera, di almeno 3 metri quadrati ciascuno, con dotazione minima per ciascun bagno costituita da un lavabo, una vasca o una doccia “, un bidet, uno specchio” N2 ed un wc con cassetta;

d) per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico sanitarie comuni, nella misura di almeno un bagno ogni sei posti letto o frazione “di dimensioni non inferiori a 3 metri quadrati;”N2

N4 “e) dotazione minima delle camere costituita da un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o poltrona o una seduta-divano e un comodino, o equivalente, con abatjour;”

f) una o più sale destinate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 16 metri quadrati, ove tale servizio sia fornito;

g) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda, nonché, qualora  l'apertura comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;

h) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;

i) pulizia giornaliera della camera, dei bagni, delle stanze e dei locali ad uso comune;

l) cambio della biancheria da camera e da bagno N5 ad ogni cambio del cliente;

m) N6

n) presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore per ogni appartamento:

N7 “n bis) punto telefonico ad uso comune solo per chiamate d’emergenza.”

2. Gli ostelli per la gioventù posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:

a) superficie minima delle camere di 8 e 14 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, incrementata di almeno di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto. Nel caso in cui l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 metri il parametro di incremento superficie/pos

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Art. 5 (Classificazione delle strutture)

1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 della L.R. 13/2007.

2. La provincia, sulla base dei requisiti stabiliti dall&

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Art. 6 (Procedure per la classificazione)

1. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l’attribuzione della classifica, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all’articolo 3,

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Art. 7 (Autorizzazione all’esercizio delle attività)

1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito, e contiene:

a) la denominazione e l’ubicazione della struttura;

b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;

c) l’indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande;

d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:

a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 R (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e succes

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Art. 8 (Rinnovo dell’autorizzazione)

1. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, per gli anni successivi al

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Art. 9 (Denominazione)

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettiv

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“Art. 10 (Disposizioni transitorie)

N8 1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all’articolo 6, comma 1;

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso de

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Art. 11 (Disposizioni transitorie riguardanti l’esercizio del servizio di alloggio e prima colazione e le case e appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale)

1. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della provincia prevista dall’articolo 10 “comma 2”: N2

a) coloro che esercitano il servizio di alloggio e prima colazione sulla base della comuni

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Art. 12 (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 59 della L.R. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata i

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