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Regolam. R. Lazio 01/12/2017, n. 29

Regolamento Regionale delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni.
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CAPO I - (DISPOSIZIONI GENERALI)
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni, che svolge attività agrituristica;

b) attività agrituristica: l'attività di cui all’articolo 2 della legge, esercitata nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 14 della legge, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della

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Art. 3 - (Connessione tra attività agricola e attività agrituristica)

1. L’attività di agriturismo, compresi i servizi integrati ed accessori previsti all’articolo 6, è esercitata in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali cosi come definite all’articolo 2 della legge, che rimangono prevalenti, in modo permanente. Ai fini del calcolo della prevalenza, per la presente normativa, sono considerate attività agricole tradizionali anche le attività di trasformazione dei prodotti agricoli quando i prodotti stessi provengano da produzione diretta aziendale per almeno più del 50% della loro quantità complessiva.

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Art. 4 - (Coefficiente correttivo)

1. La Direzione regionale per le finalità di cui all’articolo 14, comma 3 della legge, determina un coefficie

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Art. 5 - (Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Fermi restando i limiti previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 14 della legge, le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono:

a) materie prime di produzione propria, nella quota minima del 35%;

b) materie prime e prodotti acquistati presso artigiani che possano certificare la provenienza regionale o presso produttori agricoli singoli o associati della regione, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d'acqua dolce, i prodotti tipici e tradizionali della regione per la restante parte.

c) materie prime e prodotti di produzione non regionale, in misura n

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Art. 6 - (Servizi integrati e accessori all’attività agrituristica)

1. Le attività ricreative e culturali di cui all’art. 2 comma 3 lett. d) della legge possono svolgersi in maniera autonoma rispetto alle attività agrituristiche riferite all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, purché le attività stesse siano svolte in regime di connessione con le attività agricole tradizionali e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale

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Art. 7 - (Disciplina delle trasformazioni degli immobili destinati all’attività di agriturismo)

1. L’utilizzo degli immobili per attività di agriturismo è consentito con le modalità previste all’articolo 15 della legge. In ogni caso, fermo restando l’impossibilità di realizzazione di nuova edificazione da destinare ad attività agrituristiche, tranne nei casi previsti dal comma 4 dello stesso art. 15 della le

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CAPO II - REQUISITI TECNICI
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Art. 8 - (Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza)

1. Gli immobili e le strutture da destinare all’esercizio delle attività di agriturismo, devono essere conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia nonché dalla legge regionale e dal presente regolamento.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralità, per le eventuali opere di ristrutturazione di immobili e strutture già esistenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, sono consentite le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale, vigente:

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Art. 9 - (Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento)

1. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilità ed agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.

2. Per i locali destinati all’ospitalità devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo.

3. La ricettività delle camere ad uso agrituristico, fermo restando i limiti di cui al comma 4 all’artico

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Art. 10 - (Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti)

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui ai regolamenti CE 852/2004 e

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Art. 11 - (Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti)

1. La superficie delle singole piazzole per l’ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili non può essere inferiore a 40 metri quadrati. Le piazzole sono sistemate in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio e limitare la formazione di polvere, anche tramite o l’inerbimento del terreno, o l’utilizzo di materiali comunque compatibili con l’ambiente rurale.

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Art. 12 - (Conduzione delle piscine)

1. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una superficie di 160 metri quadri e profondità media dell’acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque.

2. L’imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, è responsabile della conduzione, dell’igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti, laddove non è obbligatoria la presenza del bagnino.

3. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo tra Stato - Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine ad uso collettivo.

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Art. 13 - (Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali)

1. Nel corso degli eventi con finalità promozionali di cui all’articolo 24, comma 3, della legge, al fine di far conoscere e valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici del territorio, possono essere somministrati pasti nonché altri alimenti non riferibili a pasti completi, quali spuntini e degustazioni.

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CAPO III - FINANZIAMENTI DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
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Art. 14 - (Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti)

1. La concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 12 della legge può essere effettuata attraverso appositi bandi predisposti dalla Regione. Nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell’ordine:

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Art. 15 - (Vincolo di destinazione d’uso)

1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all’articolo 12 della legge, pena la revoca degli stessi, so

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CAPO IV - VERIFICA E TUTELA DELLA PERMANENZA E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA
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Art. 16 - (Segnalazione certificata di inizio attività SCIA)

1. Per le attività agrituristiche già attive e autorizzate dal comune competente alla data in vigore della legge regionale n.12/2016 che modifica la legge regionale non ricorre l’obbligo di presentazione della SCIA entro i termini e con le modalità previste dall’art. 18 comma 6 della legge regionale.

2. I comuni, in occasione della verifica della Scia, accertano anche quanto previsto dall’art. 17 comma 4 della legge regionale.

3. Nel caso di presentazione di una SCIA non collegata

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Art. 17 - (Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo)

1. L’Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, di seguito denominato elenco, è unico a livello regionale.

2 . I dati per l'iscrizione all’elenco e le eventuali variazioni agli stessi sono forniti, in modalità digitale, dai Comuni competenti entro i 30 giorni successivi all’avvenuta verifica della SCIA cosi come previsto all’art. 18 della legge. I Comuni con le medesime modalità comunicano le cessazioni delle attività e i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 27 della legge.

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Art. 18 - (Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l’attribuzione della classificazione e concessione in uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”)

1. Le aziende agrituristiche, che offrono servizio di pernottamento, alloggio e/o agri-campeggio, con o senza la prestazione di altri servizi, sono classificate ai sensi del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2013 “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. La classificazione è articolata in cinque categorie ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli. La categoria di classificazione “uno” è attribuita comunque alla azienda agrituristica che offre soltanto le attrezzature ed i servizi minimi previsti al momento dell’inizio dell’esercizio dell’attività a seguito della presentazione al comune competente della SCIA ai sensi dell’artic

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Art. 19 - (Controlli)

1. Ai sensi dell’art. 19 della legge, la direzione regionale competente esegue i controlli periodici, sulla permanenza dei requisiti di idoneità all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 17 della legge.

2. Il regime dei controlli è incentrato sull’individuazione delle difformità tra quanto dichiarato nella SCIA e

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Art. 20 - (Sanzioni)

1. La direzione regionale competente provvede all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pe

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Art. 21 - (Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 6, della legge, le imprese agrituristiche già iscritte

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Art. 22 - (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, le seguenti disposizioni:

a)

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Allegato 1 - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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Allegato 2 - Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti (Articolo 10 del Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Modello dei dati utili per l’iscrizione all’elenco

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Allegato 4 - Linee guida per la certificazione

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