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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 11/04/2024, n. 4
Regolam. R. Lazio 11/04/2024, n. 4
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Art. 1 - Modifica all'articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente: |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Al comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 3 - Modifica all'articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Al comma 2 dell'articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “il capo dell'ufficio legislativo.” sono aggiunte in fine |
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Art. 4 - Modifica all'articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “a responsabilità dirigenziale” sono |
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Art. 5 - Modifica all'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Al numero 7) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “Ragioneria generale” sono inserite le segu |
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Art. 6 - Modifica all'articolo 24 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. L'articolo 24 del r. r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - Modifica all'articolo 181 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni1. Il comma 1 dell'articolo 181 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “1. In attuazione dell'articolo 16 della legge di organizzazione, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 202 del presente regolamento e fermi restando, relativamente alle modalità di accesso all'impiego regionale, i requisiti generali indicati nell'Allegato “O”, punto 2, la copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale nell'amministrazione regionale avviene: |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 334 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 334 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Inde |
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Art. 9 - Modifica all'articolo 335 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 335 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 474 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. All'articolo 474 del r. r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3: 1) dopo le parole: “in qualità di titolare” sono inserite le seguenti “o di responsabile”; |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 474 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. All'articolo 474-ter del r. r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la struttura di competenza qualora la Giunta regionale operi in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del RGPD, nonché tenere aggiornato il registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto di altri titolari nel caso in cui operi in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dall'articolo 30, paragrafo 2, del RGPD;”; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 474-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. Al comma 1 dell'articolo 474-quater del r. r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13 - Modifica all'articolo 474-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. Al comma 1 dell'articolo 474-quinquies del r. r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: “e 32, paragrafo 4, del RGPD” sono inserite le s |
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Art. 14 - Modifica all'articolo 475 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. Al comma 1 dell'articolo 475 del r. r. 1/2002 e successive modifiche dopo le parole: “di cui” sono inserite le seguenti: “alla vigente normati |
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Art. 15 - Modifica all'articolo 476 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. La lettera e), del comma 2, dell'articolo 476 del r. r. 1/2002 e successive modifiche è abrogata. |
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Art. 16 - Modifica all'articolo 499 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. L'articolo 499 del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “Art. 499 - Istituzione dell'autoparco regionale e servizi di mobilità della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale 1. È istituito presso la Regione l'autoparco regionale, di seguito denominato autoparco, che comprende tutti gli automezzi destinati ai servizi di mobilità degli uffici centrali e periferici |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 500 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. L'articolo 500 del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Modifica all'articolo 501 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. L'articolo 501 del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “Art. 501 - Assegnazione degli automezzi dell'autoparco regionale 1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, di seguito denominato direttore regionale competente, provvede, con propria determinazione, ad assegnare gli automezzi dell'autoparco, in uso esclusivo, a: |
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Art. 19 - Modifica all'articolo 502 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. L'articolo 502 del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “Art. 502 - Utilizzo degli automezzi dell'autoparco |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 503 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 503 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla conduzione degli automezzi dell'autoparco è adibito il personale di cui all'articolo 499, comma 5. Le strutture di |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 504 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. L'articolo 504 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Art. 504 - Responsabilità per violazioni del Codice della strada |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 505 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 505 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: “di categoria D” sono aggiunte le seguenti: “assegnato alla struttura di cui all'articolo 499, comma 2.”; |
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Art. 23 - Modifica all'articolo 506 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Il comma 2 dell'articolo 506 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 508 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 508 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 511 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 511 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 512 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 512 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 513 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 513 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la se |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 514 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'articolo 514 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: “. Buoni taxi”; b) il comma 1 è sostituit |
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Art. 29 - Modifica all'allegato D al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. La lettera A dell'allegato D al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogata.
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Art. 30 - Modifica all'allegato H al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Al numero 19 del paragrafo D dell'allegato H al r.r.1/2002 e successive modificazioni, dopo le parole: “Direttore generale” sono inserite le seg |
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Art. 31 - Modifica all'allegato L al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. Dopo il punto 2 dell'allegato L al r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente: “Punto 2-bis - Procedure comparative riservate 1. Le procedure comparative previste dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge di organizzazione, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 18 |
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Art. 32 - Modifica all'allegato BB al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni1. All'allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, al paragrafo “Vice capo dell'Ufficio legislativo” le parole “Fino al 35%” sono sostituite dalle seg |
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Art. 33 - Modifica all'allegato II al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. L'allegato II al r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “ALLEGATO II (art. 474, c.1) REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
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Art. 34 - Modifica all'allegato MM al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. L'allegato MM del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “ALLEGATO MM (art. 476-bis) POLICY PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DEI SOGGETTI INTERESSATI AI SENSI DEL RGPD
1. Premessa Il Regolamento generale sulla protezione dei dati delle persone fisiche (Regolamento UE 679/2016) - RGPD - ha stabilito nuove ed uniformi norme all'interno dell'Unione Europea con riferimento alla protezione dei dati personali delle persone ivi residenti. Esso garantisce diritti specifici ai soggetti interessati nei confronti del titolare del trattamento con riferimento alla possibilità di accesso, verifica e controllo, cancellazione dei propri dati personali.
1.1 Obiettivo Finalità del presente documento è definire le attività, i ruoli e le responsabilità che la Regione, in qualità di Titolare dei dati trattati, pone in essere per la gestione delle richieste ricevute da parte dei soggetti interessati per l'esercizio dei propri diritti, così come previsto dall'articolo 12 del RGPD, fermo restando che, per quanto qui non riportato, si applicano le disposizioni previste nel suddetto regolamento.
1.2 Soggetti destinatari I soggetti ai quali si rivolge il contenuto del presente documento sono: - il titolare; - i soggetti designati dal titolare, ovvero: - il Capo di Gabinetto; - il Direttore generale; - i Direttori di direzioni e di strutture di livello direzionale e agenzie regionali; - l'Avvocato coordinatore.
2. Ambito di applicazione Ambito di riferimento del presente documento sono i processi di conformità che devono essere rispettati con riferimento all'evasione delle richieste dei soggetti interessati. Tali richieste rientrano nell'ambito dell'esercizio dei diritti di quest'ultimi, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD (ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 23 del RGPD), ossia diritti di: a) accesso ai dati (art. 15 del RGPD); b) rettifica dei dati (art. 16 del RGPD) ed eventuale notifica ai destinatari dei dati (art. 19 del RGPD); c) cancellazione dei dati (diritto all'oblio, art. 17 del RGPD) ed eventuale notifica ai destinatari dei dati (art. 19 del RGPD); d) limitazione del trattamento (art. 18 del RGPD) ed eventuale notifica ai destinatari dei dati (art. 19 del RGPD); e) portabilità dei dati (art. 20 del RGPD); f) opposizione (art. 21 del RGPD); g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22 del RGPD). La possibilità di esercitare tali diritti è prevista all'interno dell'informativa resa al soggetto interessato.
2.1. Diritto di accesso L'interessato ha il diritto di richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, di ottenere l'accesso agli stessi e alle informazioni indicate dall'articolo 15 del RGPD (quali, ad esempio, le finalità del trattamento e le categorie di dati trattati). Tale accesso non deve ledere i diritti e le libertà altrui; qualora i dati richiesti contengano anche riferimenti a soggetti terzi rispetto all'interessato, il titolare del trattamento deve valutare se la comunicazione di tali dati possa ledere i diritti di libertà dei soggetti terzi. In caso affermativo, occorre applicare una soluzione operativa, quale quella di oscurare i dati relativi a terzi. In base al Considerando 63 del RGPD, nel caso in cui l'interessato effettui una richiesta di accesso troppo generica, non chiarendo a quali dati si riferisce, si può chiedere un'ulteriore specificazione, in ragione del fatto che la Giunta regionale tratta una notevole quantità di informazioni potenzialmente riferibili all'interessato.
2.2. Diritto di rettifica |
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Art. 35 - Modifica allo “schema A” dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. Lo schema “A” dell'allegato NN al r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “SCHEMA A (art. 474, c. 3) ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO CONFERIMENTO DI COMPITI E FUNZIONI IN QUALITÀ DI SOGGETTO DESIGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 QUATERDECIES DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE.) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE. PREMESSO CHE L'articolo 474, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni: a) stabilisce che la Giunta regionale, in qualità di titolare o di Responsabile del trattamento può prevedere, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano conferiti a persone fisiche che operano sotto la propria autorità, espressamente designate secondo lo schema “A” dell'allegato “NN” al r.r. 1/2002, da allegare quale addendum al contratto di lavoro; b) individua come soggetti designati di diritto il Capo di Gabinetto, il Direttore Generale, i Direttori regionali, i Direttori delle Agenzie regionali, l'Avvocato coordinatore e il dirigente cui è attribuita la competenza relativamente alle funzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e alle convenzioni con l'ISTAT per l'attuazione del Programma Statistico Nazionale; L'articolo 474, comma 7 bis, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni stabilisce che la Giunta regionale, per mezzo dei soggetti designati, agisce in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 8) del RGPD. VISTO l'articolo 2-quaterdecies del d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il quale dispone che “il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni; VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali; ATTESO che le soluzioni tecniche e organizzative relative al trattame |
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Art. 36 - Modifica allo “schema B” dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1.Lo schema “B” dell'allegato NN al r. r 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “SCHEMA B (art. 474, c. 5) NOMINA SOGGETTI INCARICATI (INTESTAZIONE DELLA STRUTTURA) Oggetto: Nomina del soggetto incaricato al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 474, comma 5, del r. r. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni e degli articoli 28, paragrafo 3, lett. b), 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), e ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. Visto l'articolo 474, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, il quale individua come soggetti designati di diritto allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, il Direttore Generale, i direttori regionali, i direttori delle Agenzie regionali, l'Avvocato coordinatore, il dirigente cui è attribuita la competenza relativamente alle funzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e alle convenzioni con l'ISTAT per l'attuazione del Programma Statistico Nazionale e il responsabile della struttura organizzativa autonoma di livello direzionale; Visto l'articolo 474, comma 5, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, il quale prevede che la Giunta Regionale, in qualità di titolare del trattamento e i soggetti designati autorizzano, ai sensi degli articoli 28, paragrafo 3, lettera b), 29 e 32, paragrafo 4, del RGPD, nonché dell'articolo 2-quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, alle operazioni di trattamento dei dati personali, con specifico atto di nomina redatto secondo lo schema “B” dell'allegato “NN” del r.r. 1/2002, tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, detti soggetti incaricati, che effettuano operazioni di trattamento dati sotto l'a |
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Art. 37 - Abrogazione dello schema D dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. Lo schema D dell'allegato NN al r. r. 1/2002 e successive modifiche è abrogato.
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Art. 38 - Modifica allo schema F dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. Lo schema “F” dell'allegato NN al r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: |
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Art. 39 - Modifica allo schema G dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. Lo schema G dell'allegato NN al r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: |
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Art. 40 - Modifica dell'allegato OO al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche1. L'allegato OO al r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente: Parte di p |
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Art. 41 - Disposizione di coordinamento1. Nel r.r. 1/2002 e successive modificazioni, ovunque ricorra l'espressione “direttore regionale competente in materia di bilancio” questa è sost |
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Art. 42 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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