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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 02/07/1987, n. 36
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Art. 1.1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge |
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Art. 1 bis1. I piani attuativi "e i programmi urbanistici comunque denominati" N17, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978, purché anch’esse conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale “, pubblicati “con le modalità previste dalla normativa statale e/o regionale di riferimento, approvati entro il termine di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e vengono” N35 trasmessi alla Regione per la verifica di conformità “allo strumento urbanistico generale, alle norme urbanistiche e alle disposizioni della presente legge. L’efficacia dei suddetti piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati decorre dall’esito positivo della verifica.” N35 Decorso il termine di sessanta giorni dall’inoltro, la verifica si intende favorevolmente resa” N24. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del piano attuativo "e il programma urbanistico comunque denominato" |
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Art. 1-ter - Permesso di costruire convenzionato1. L'accertamento delle condizioni per l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 è effettuato dalla Giunta comunale “, anche su istanza del soggetto attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del medesimo soggetto” N36. 2. La convenzione di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 è approvato dalla Giunta comunale. |
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Art. 1 quater - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici1. Per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed |
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Art. 1 quinquies - Termine per i comuni per l'approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo1. L’approvazione dei piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di cui all’articolo 22, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per i |
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Art. 2. |
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Art. 3.1. In sede di Piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, la Regione può individuare le aree e |
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Art. 4 - (Piani attuativi e programmi urbanistici in variante)1. I piani attuativi ed i programmi urbanistici comunque denominati in variante allo strumento urbanistico generale, nonché le modifiche agli stessi, che non rientrano fra quelle elencate negli articoli 1 e 1bis, sono adottati dal consiglio comunale, pubblicati all’albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della variante per ulteriori novanta giorni, trasmessi alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta |
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Art. 5.1. Alle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale, che riguardino esclusivamente l'adeguamento dello strumento stesso ai limiti e rapporti di cui all'art. 17 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, si applicano le norme di cui all'art. 6 della Legge 18 aprile 1962 n. 167. |
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Art. 6. |
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Art. 6 bis - Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata1. Le deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale sono approvate secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, ma entro il termine di centoventi giorni, se le varianti: a) interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 |
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Art. 7.1. Gli strumenti urbanistici generali debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, stabilire le categorie di destinazione d'uso ammesse con riferimento a quelle previste “dall’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001” |
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Art. 8. |
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Art. 9. I Programmi pluriennali di attuazione non sono soggetti ad approvazione regionale.1. La deliberazione consiliare di adozione del Programma pluriennale di attuazione con tutte le documentazioni relative deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria comunale, alla Regione la quale, nel termine di trenta giorn |
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Art. 10.1. L'art. 5 della L.R. 29 gennaio 1983 n. 9, è così sostituito: "Art. 5. L'assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualità di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo, può disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse qu |
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