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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 28/07/1978, n. 35
L.R. Lazio 28/07/1978, n. 35
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[Premessa] |
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CAPO I - FORMAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE |
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ART. 1 - Comuni obbligatiI comuni del Lazio, dotati di strumento urbanistico approvato, sono tenuti alla formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 |
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ART. 2 - DurataIl programma pluriennale di attuazione deve riferirsi ad un periodo di tempo determinato dal comune, |
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ART. 3 - ContenutiIl programma pluriennale di attuazione deve contenere: 1) l'indicazione dettagliata: a) delle zone di nuova urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia; b) delle zone di parziale urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l'attività edilizia estesa con carattere di generalità a tutti i lotti scoperti e passibili di utilizzazione; c) delle aree e degli edifici esistenti in zone già |
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ART. 4 - Documentazione a corredo del programma pluriennaleIl programma pluriennale di attuazione deve essere corredato, quali parti integranti del medesimo, di una o più relazioni nelle quali si dia conto: 1) dello stato di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale co |
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ART. 5 - Determinazione dei contributi di urbanizzazione in relazione al programma pluriennaleNell'ambito delle previsioni finanziarie di cui al punto 6) del precedente articolo 3 si deve tendere a realizzare l'equilibrio tra i costi di urbanizzazione primaria e seco |
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ART. 6 - Segnalazioni da parte di privati ed entiAnteriormente alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione, chiunque vi abbia interesse può segnalare al comune la opportun |
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ART. 7 - Deliberazione, pubblicazione ed osservazioniIl programma pluriennale di attuazione è adottato dal consiglio comunale. La deliberazione con |
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ART. 8 - Approvazione del programma pluriennale di attuazioneAbrogatoN1 |
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ART. 9 - Delega per l'approvazione ai comprensori economico-urbanisticiAbrogatoN1 |
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ART. 10 - Programmi pluriennali non soggetti ad approvazioneAbrogatoN1 |
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ART. 11 - Revisione dei programmi pluriennali di attuazioneIl programma pluriennale di attuazione è suscettibile di revisione: |
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CAPO II - EFFETTI DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE |
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ART. 13 - Effetti del programma pluriennale di attuazioneIl programma pluriennale di attuazione, oltre gli effetti previsti nell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, Rcomporta: a) l'obbligo per il comune di provvedere alla redazione |
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ART. 14 - Attività ammesse nelle aree esterne ai programmi pluriennali di attuazioneAl di fuori delle zone e aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni relative ad attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del te |
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ART. 15 - Esecuzione degli strumenti urbanistici generaliGli strumenti urbanistici generali si attuano anche per quanto riguarda gli ambiti inclusi nel programma pluriennale di attuazione mediante gli strumenti esecutivi previsti nella vigente legislazione urbanistica, ed |
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ART. 16 - Inclusione degli strumenti urbanistici esecutivi nei programmi pluriennali di attuazioneLe zone incluse nei piani particolareggiati e negli altri strumenti urbanistici esecutivi approvati e |
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ART. 18 - Edificazione in zone urbanizzate in tutto o in partePer le aree e gli edifici compresi in zone urbanizzate in tutto o in parte incluse nel programma plur |
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ART. 19 - Edificazione subordinata alla formazione di strumenti urbanistici esecutiviPer le aree e gli edifici compresi nei centri storici o nelle zone già urbanizzate in tutto o in parte per le quali lo strumento urba |
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ART. 20 - Edificazione nelle zone di nuova urbanizzazionePer le zone di nuova urbanizzazione, incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'ar |
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ART. 21 - Formazione di comparti per la lottizzazioneNel caso in cui il comune intenda che alla urbanizzazione debbasi procedere mediante lottizzazione, e ciò non segua per iniziativa autonoma |
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ART. 22 - Formazione dei comparti edificatoriPer le aree e gli edifici di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 compresi in zone in cui è possibile l'edificazione in base agli strumenti urbanistici, il comune può in qualunque momento procedere |
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ART. 23 - Consorzi tra i proprietariNei casi previsti dai precedenti articoli 21 e 22 i proprietari delle aree e degli edifici compresi nel comparto possono costituirsi in consorzio. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile cata |
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ART. 24 - Espropriazione in caso di mancata regolarizzazione del progetto o di decadenza della concessioneQualora il progetto per il quale viene richiesta la concessione non sia conforme alle norme urbanistico - edilizie, il sindaco |
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ART. 25 - Efficacia del programma pluriennale di attuazioneL'efficacia delle previsioni del programma pluriennale permane fino alla loro completa attuazione. Re |
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CAPO III - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE ESPROPRIATE |
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ART. 26 - Facoltà del comune in ordine alla destinazione delle areeIl comune può utilizzare le aree espropriate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio |
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ART. 27 - Attribuzione delle aree espropriate a terziQuando il comune decida di attribuire le aree espropriate a terzi che si impegnino ad edificarle, può stabilire, salvo che nel caso previsto nel quinto comma dell'articolo 23, che l'attribuzione avvenga ai sensi, con le modalità e con gli effetti dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, Rcon l'obbligo per il comune di compe |
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ART. 28 - Preferenza nell'attribuzioneNei casi di attribuzione delle aree previsti nell'articolo precedente hanno diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nell'ordine: 1) i proprietari di aree nel comune destinate ad usi pubblici che siano state espropriate in attuazione del |
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ART. 29 - Retrocessione in caso di mancata edificazioneNel caso in cui le aree attribuite ai sensi del precedente articolo 27 non vengano edificate nel term |
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ART. 30 - Devoluzione delle somme pagateLe somme ricavate dal comune per l'attribuzione a terzi delle aree espropriate, dedotti gli importi e |
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CAPO IV - TERMINI PER LA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI E POTERI SOSTITUTIVI |
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ART. 31 - Termini per l'approvazione del primo programma pluriennaleI comuni obbligati debbono procedere all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione nel termine massimo di sei mesi decorrente, a seconda dei rispet |
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ART. 32 - Termine per l'approvazione dei successivi programmiI successivi programmi pluriennali di attuazione debbono essere approvati dal comune entro il termine |
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ART. 33 - Poteri sostitutivi della RegioneDecorso il termine di cui ai precedenti articoli 31 e 32 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale invita la giunta comunale a convocare nei successivi dieci giorni il con |
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ART. 34 - Poteri dei commissari regionaliAi commissari regionali spettano, nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i poteri degli organi del |
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ART. 35 - Poteri sostitutivi nei confronti dei consorzi tra comuniLe disposizioni del presente capo si applicano anche ai consorzi tra comuni, nei casi previsti dall'a |
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ART. 36 - Anticipazione di spese per la formazione dei programmiIn caso di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente capo, la Giunta regionale è aut |
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ART. 37 - Delega per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di programmi pluriennali di attuazioneI poteri sostitutivi previsti nel presente capo sono delegati ai consorzi per la gestione dei compren |
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CAPO V - POTERI SOSTITUTIVI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE |
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ART. 38 - Casi in cui si fa luogo ai poteri sostitutiviQuando il sindaco non abbia provveduto sulla domanda di concessione presentata dall'avente titolo nei |
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ART. 39 - Delega per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di rilascio di concessioni edilizieL'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio della concessione edilizia è delegato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai consorzi per la gestione dei comprensori econom |
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ART. 40 - Attribuzione al presidente dell'ente sostitutoL'organo competente all'esercizio delle funzioni previste nel presente capo è il presidente, o |
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ART. 41 - Domanda dell'interessatoLa domanda diretta a promuovere l'esercizio dei poteri sostitutivi, va indirizzata all'ente deputato; |
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ART. 42 - Procedimento e provvedimentiEntro il termine di quarantacinque giorni dalla ricevuta notifica il sindaco ha facoltà di far pervenire all'ente che esercita il potere sosti |
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ART. 43 - Poteri istruttori dell'ente titolare del potere sostitutivoAi fini dell'esercizio del relativo potere, l'ente che esercita il potere sostitutivo ha facolt&agrav |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI |
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ART. 44 - Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74L'articolo 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 è modificato come segue: Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le delibere ed i piani di cui al precedente comma non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali, salvo che i comuni non siano dotati del programma pluriennale di cui all'articolo 13 della leg |
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ART. 45 - Atti istruttori per l'esercizio del potere di vigilanza in materia urbanisticaAi fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza spettanti alla Regione in virtù delle leggi vig |
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ART. 46 - Anticipazioni di spese per la formazione dei piani regolatori generaliLe disposizioni di cui al precedente articolo 36 si applicano anche in caso di esercizio dei poteri s |
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ART. 47 - Finanziamento delle anticipazioni ai comuni per la formazione dei programmi pluriennali e dei piani regolatori generaliPer provvedere alle anticipazioni di cui agli articoli 36 e 46 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni. La suddetta spesa di lire 30 milioni viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al c |
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ART. 48 - Abrogazione di norme precedentiSono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa inco |
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ART. 49 - Entrata in vigore della leggeLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubbli |
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