Articolo sostituito dall'art. 1, della L.R. 07/08/1998, n. 17; modificato dall'art. 72, commi 1-2, della L.R. 16/02/2000, n. 12; dall'art. 27, comma 1, della L.R. 06/09/2001, n. 24; dall'art. 10, comma 1, della L.R. 16/04/2002, n. 8; dall'art. 37, della L.R. 13/09/2004, n. 11; dall'art. 41, comma 13, della L.R. 06/08/2007, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 11, della L.R. 11/08/2008, n. 14, così recitava:

“Art. 24 - Gestione dei beni da reddito

1. I beni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono trasferiti, proindiviso, alle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 5.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è effettuato con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che provvede a definire le quote di partecipazione di ogni singola azienda unità sanitaria locale al patrimonio comune in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nonché il regolamento della comunione.

2-bis. I diritti all'aiuto maturati ed assegnati alle aziende agricole gestite direttamente dai comuni, necessari al percepimento dei futuri pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e del regolamento (CE) n. 795/2004 del 21 aprile 2004, devono intendersi trasferiti ai sensi del comma 1 contestualmente alla proprietà delle medesime aziende agricole.

3. Ai sensi dell'articolo, 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni che avviene in esenzione, per gli enti interessati, di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

4. I beni trasferiti in comunione alle aziende unità sanitarie locali sono gestiti attraverso una delle seguenti modalità:

a) mediante il loro apporto ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, istituito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modificazioni, gestito da una società per azioni, come disciplinata dalla stessa legge, con eventuale partecipazione pubblica al capitale, ivi compresa quella della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali, per un valore complessivo non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera d), della L. n. 86 del 1994 e successive modificazioni;

b) mediante il loro affidamento in gestione ad una società di capitali a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale, diretta o indiretta, della Regione, costituita o indicata dalle aziende unità sanitarie locali;

b-bis) facendone oggetto di operazioni di finanza strutturata diverse da quella di cui alla lettera a), incluse operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare che consentano di massimizzare e/o rendere maggiormente efficiente l'afflusso nelle casse del sistema sanitario regionale di risorse finanziarie, da destinare prioritariamente alle Aziende USL per la copertura dei disavanzi.

4-bis. Per i beni sottoposti alle operazioni: di cui al comma 4, lettera b-bis) si applicano tutte le precauzioni e le garanzie previste dalla normativa vigente a tutela dei diritti di prelazione, delle condizioni di disagio sociale degli affittuari di alloggi e di botteghe artigiane, dei livelli occupazionali delle aziende agro-silvo-pastorali e di trasformazioni di prodotti agricoli, nonché del valore e della disponibilità per il pubblico dei beni di riconosciuto valore culturale, ambientale, storico ed archeologico.

4-ter. La Giunta regionale emana entro sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di bilancio e sanità, l'atto con cui si definiscono le tutele di cui al comma 4-bis.

5. La Giunta regionale individua, sentiti i comuni che attualmente gestiscono i beni di cui al comma 1, tra i beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché tra i beni immobili funzionalmente destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agroalimentari, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, quelli che non possono essere apportati al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui al comma 4, lettera a). Costituiscono comunque beni rilevanti ai fini di pubblica utilità le aziende agricole gestite direttamente dai comuni, che ricadono anche parzialmente in zone protette.

6. Nel caso di alienazione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 5, le condizioni di vendita devono essere comunicate ai comuni nel cui territorio sono ubicati i beni; tali comuni, a parità di condizioni, possono esercitare un diritto di prelazione sui beni medesimi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Per i beni immobili funzionalmente destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agroalimentari, il diritto di prelazione da parte dei comuni è esercitato soltanto in caso di mancato esercizio dello stesso diritto da parte degli affittuari coltivatori diretti ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203.

7. Le aziende unità sanitarie locali in comunione entro il termine previsto nei decreti di trasferimento e nel rispetto delle deliberazioni di cui al comma 5 e del regolamento di cui al comma 2, individuano i beni da apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui al comma 4, lettera a) e quelli da affidare in gestione alla società per azioni di cui al comma 4, lettera b) e quelli da far oggetto delle operazioni di finanza strutturata di cui al comma 4, lettera b-bis).

8. Le Aziende unità sanitarie locali in comunione provvedono:

a) a costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera a) e ad apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso i beni individuati ai sensi del comma 7;

b) a costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera b) ed affidarle in gestione i beni individuati ai sensi del comma 7;

c) a definire le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle operazioni di finanza strutturata di cui al comma 4, lettera b-bis), ed a compiere tutti gli atti necessari alla loro realizzazione.

9. Nel periodo intercorrente tra i decreti di cui al comma 2 ed i provvedimenti di cui al comma 8, le aziende unità sanitarie locali gestiscono il patrimonio immobiliare loro trasferito avvalendosi dei comuni o gestendolo direttamente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, curano la gestione stessa ai sensi delle Delib. G.R. 1° agosto 1995, n. 6279 e Delib.G.R. 30 ottobre 1997, n. 6796. A tal fine le aziende unità sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con i singoli comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla stipula delle convenzioni ovvero fino alla adozione di modalità di gestione temporanea ad esse alternative, i comuni sono obbligati all'osservanza delle disposizioni di cui alle Delib. G.R. n. 6279/1995 e Delib.G.R. n. 6796/1997, operando, nei casi previsti dalla deliberazione stessa, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali in comunione e con la Regione. In caso di ritardi o di omissione nel compimento degli atti previsti dalle citate deliberazioni della Giunta regionale si esercitano i poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa in materia di controllo sugli atti degli Enti locali.

10. Salvo quanto disciplinato dalla L. n. 86 del 1994 e successive modificazioni, in merito ai progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti immobiliari da apportare al fondo immobiliare di cui all'articolo 14-bis della L. n. 86 del 1994 e successive modificazioni, nel periodo di cui al comma 8 il Presidente della Giunta regionale può promuovere accordi di programma al fine di assicurare la migliore redditività dei beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonché dei beni funzionalmente destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione agro-alimentare, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, in relazione alla salvaguardia dei rispettivi valori e destinazioni. La Giunta regionale riferisce con cadenza semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli accordi di programma.

11. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte delle aziende unità sanitarie locali delle disposizioni del presente articolo, esercita i poteri sostitutivi.

11-bis. I comuni hanno l'obbligo di immettere la comunione delle aziende sanitarie locali del Lazio nel possesso dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente articolo mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale corredato di tutta la documentazione riguardante gli stessi nonché della rendicontazione economica dalla data del 1° luglio 1994. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte dei comuni, esercita i poteri sostitutivi attraverso un commissario ad acta appositamente nominato, che provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a tutti gli adempimenti conseguenti. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti.”

Dalla redazione