N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2007 n.26. L'articolo 6 così recitava: "1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con:

1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;       2) consorzi fra imprenditori;

3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali;       4) istituti scolastici;

b) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con:

1) associazioni private di volontariato che svolgono attività di carattere sociale, nonché cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia;    2) istituti scolastici;    3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attività criminose;      4) associazioni parrocchiali;      5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;

c) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) con:    1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;     2) istituti scolastici;      3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;    4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;     5) associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale anche in congedo;     6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali."

Dalla redazione