Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 17/07/1989, n. 43
L. R. Lazio 17/07/1989, n. 43
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 22/05/1997, n. 11
- L.R. 16/12/1992, n. 54
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1 - Finalità1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della Comunità economica europea e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini del miglioramento, dell'incremento e del potenziamento della pesca e dell'acquicoltura, della espa |
|
Art. 2 - Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento1. La Regione al fine di valorizzare le risorse e di promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquicoltura concede contributi a fondo perduto o interviene per: a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, sulla possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare |
|
Art. 3 - Beneficiari1. I destinatari dei contributi possono essere: |
|
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande1. Le domande di contributo vanno indirizzate all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, corredate da: a) piano fin |
|
Art. 5 - Assegnazione contributi1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che: a) assicurano la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e della acquicoltura sotto il profilo dell'i |
|
Art. 6 - Contributi a favore, dell'occupazione giovanile nel settore1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca e dell'acquicoltura e, nel contempo, di favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contribuiti a favore delle imprese di pesca e di acquicoltura specificate al precedente articolo 3, lettera a). 2. Il contributo regionale in conto capitale è concesso ne |
|
Art. 7 - Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura |
|
Art. 8 - Compiti del Comitato |
|
Art. 9 - Misura dei contributi1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nei seguenti limiti: a) il 50 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 1; |
|
Art. 10 - Riduzione o revoca del beneficio sui beni realizzati o acquistati1. I beni realizzati od acquistati con i benefici di cui alla presente legge debbono essere utilizzati per la specifica destinazione la quale è concesso il contributo e per la durata di anni dieci dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del cont |
|
Art. 11 - Finanziamento della spesa1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio 1989 è prevista la spesa di lire 2.500 milioni che viene iscritta sui seguenti capitoli di nuova istituzione: Cap. n. 01340 - Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore della pesca e dell'agricoltura, L. 300.000.000. |
Dalla redazione
- Opere idrauliche, acquedottistiche, marittime e lacuali
- Dighe
- Costruzioni
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Norme tecniche
Norme tecniche e amministrative per le dighe e gli sbarramenti di ritenuta
- Alfonso Mancini
- Pubblica Amministrazione
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Demanio
Le Autorità di sistema portuale (AdSP) e il Piano regolatore di sistema portuale
- Alfonso Mancini
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Trasporti
Valutazione e gestione della sicurezza di infrastrutture stradali e gallerie
- Redazione Legislazione Tecnica
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Finanza pubblica
- Provvidenze
- Mezzogiorno e aree depresse
- Edilizia scolastica
- Rifiuti
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Protezione civile
Il D.L. 91/2017 comma per comma
- Emanuela Greco
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Fisco e Previdenza
- Finanza pubblica
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Imprese
- Trasporti
- Calamità
- Edilizia e immobili
- Protezione civile
- Previdenza professionale
- Provvidenze
- Imposte sul reddito
- Calamità/Terremoti
Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
31/10/2024
- Superbonus, proroga per i dati da Italia Oggi
- Lo stabilimento non smonta i lidi da Italia Oggi
- Imprese, paletti ambientali agli incentivi nei contratti di sviluppo da Italia Oggi
- Alle imprese energivore elettricità da rinnovabili a prezzi calmierati da Italia Oggi
- Bonus disabili sotto controllo da Italia Oggi
- Economia sociale, 8 mln dall'Ue da Italia Oggi