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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 17/07/1989, n. 43
L. R. Lazio 17/07/1989, n. 43
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 07/06/1999, n. 6
- L.R. 22/05/1997, n. 11
- L.R. 16/12/1992, n. 54
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della Comunità economica europea e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini del miglioramento, dell'incremento e del potenziamento della pesca e dell'acquicoltura, della espa |
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Art. 2 - Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento1. La Regione al fine di valorizzare le risorse e di promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquicoltura concede contributi a fondo perduto o interviene per: a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, sulla possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare |
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Art. 3 - Beneficiari1. I destinatari dei contributi possono essere: |
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Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande1. Le domande di contributo vanno indirizzate all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, corredate da: a) piano fin |
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Art. 5 - Assegnazione contributi1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che: a) assicurano la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e della acquicoltura sotto il profilo dell'i |
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Art. 6 - Contributi a favore, dell'occupazione giovanile nel settore1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca e dell'acquicoltura e, nel contempo, di favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contribuiti a favore delle imprese di pesca e di acquicoltura specificate al precedente articolo 3, lettera a). 2. Il contributo regionale in conto capitale è concesso ne |
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Art. 7 - Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura |
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Art. 8 - Compiti del Comitato |
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Art. 9 - Misura dei contributi1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nei seguenti limiti: a) il 50 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 1; |
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Art. 10 - Riduzione o revoca del beneficio sui beni realizzati o acquistati1. I beni realizzati od acquistati con i benefici di cui alla presente legge debbono essere utilizzati per la specifica destinazione la quale è concesso il contributo e per la durata di anni dieci dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del cont |
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Art. 11 - Finanziamento della spesa1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio 1989 è prevista la spesa di lire 2.500 milioni che viene iscritta sui seguenti capitoli di nuova istituzione: Cap. n. 01340 - Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore della pesca e dell'agricoltura, L. 300.000.000. |
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