Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 22/05/1997, n. 11, così recitava:

“Art. 7 - (Comitato tecnico regionale della pesca e dell' acquicoltura)

1. È istituito presso la Regione un comitato tecnico consultivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto da:

a) assessore competente, o suo sostituto, che lo presiede;

b) tre consiglieri regionali designati dalla Commissione consiliare competente, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;

d) tre rappresentanti dei comuni rivieraschi e lacuali, designati dall' ANCI (Associazione nazionale comuni d' Italia);

e) tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle centrali cooperative più rappresentative presenti nel settore;

f) i rappresentanti dei compartimenti marittimi del Lazio;

g) un esperto scientifico del settore, designato dalla Giunta regionale.

2. Alle sedute del Comitato partecipano i responsabili dei settori 66o foreste, caccia e pesca e 67o assistenza tecnica e ricerca, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale n. 36 del 1985, dell' assessorato agricoltura della Regione Lazio.

3. Il Comitato tecnico resta in carica per cinque anni e può essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza delle metà più uno dei suoi componenti.

4. In carenza di designazione il Comitato può essere validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.

5. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico la Giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare permanente in materia di agricoltura.

6. Le spese per il finanziamento del comitato sono a carico della Regione, come previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Dalla redazione