Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 16/12/1992, n. 54 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 22/05/1997, n. 11, così recitava:

“Art. 8 - (Compiti del Comitato)

1. Il Comitato tecnico regionale della pesca e dell' acquicoltura, di cui al precedente articolo 7, esprime parere su:

a) requisiti richiesti per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge anche avvalendosi di informazioni da richiedere ai comuni interessati o nei quali hanno sede i soggetti richiedenti e gli altri organismi ed istituzioni;

b) la conformità e la convenienza dei progetti e finanziamenti in relazione alla presente legge;

c) le iniziative gli studi, le indagini volte ad attuare in particolare l' articolo 2 della presente legge.

2. per le attività previste dalla lettera c) del precedente comma il Comitato ha altresì potere di proposta.

3. Il Comitato è tenuto ad espletare l' istruttoria e dare il proprio parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta di parere da parte della Giunta regionale.

4. Trascorsi, comunque, sessanta giorni dalla richiesta senza che il comitato tecnico si sia espresso, la Giunta regionale decide previo parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, caccia e pesca.”

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