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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 24/02/2022, n. 3
L. R. Lazio 24/02/2022, n. 3
L. R. Lazio 24/02/2022, n. 3
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento europeo e internazionale, di quanto previsto dagli articoli 6, comma 6 e 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, nonché in c |
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Art. 2 - (Obiettivi e interventi)1. La presente legge, per le finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto della normativa dell’Unione europea nonché statale e, in particolare, della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, detta disposizioni volte: a) alla promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità; b) al contrasto e alla lotta verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere e, in particolare, di quelli che alimentano il divario di conoscenze tra le donne e gli uomini rispetto alle materie STEM; c) alla diffusione della passione, sin dall’infanzia, per le materie scientifiche e tecnologiche e della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che le discipline STEM possono offrire alle donne; d) alla promozione della formazione STEM incoraggiando le studentesse allo studio di tali materie stimolandone l’apprendimento fin dalla più giovane età; e) alla valorizzazione dei talenti e delle capacità tecnico-scientifiche delle donne e al sostegno della scelta di percorsi scientifici; f) alla promozione e al sostegno dell’occupazione, delle carriere e dell’imprenditorialità delle donne nel campo delle discipline STEM; g) al contrasto delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donn |
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Art. 3 - (Soggetti beneficiari)1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, secondo quanto previsto dal programma annuale degli interventi di cui all’articolo 6, gli enti locali o altri enti pubblici territoriali, i muni |
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Art. 4 - (Strumenti partecipativi e collaborativi)1. La Regione provvede alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di accordi, protocolli d’int |
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Art. 5 - (Piano triennale degli interventi)1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, in coerenza con le previsioni dei piani operativi regionali e nel rispetto della programmazione economica regionale, adotta con cadenza triennale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle proposte dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 |
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Art. 6 - (Programma annuale degli interventi)1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sulla base del piano triennale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell’aumento della pres |
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Art. 7 - (Disposizione di prima attuazione)1. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente, il piano triennale entro novanta giorni dalla |
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Art. 8 - (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti nel promuovere la formazione, la ricerca, l’inserimento lavorativo e la carriera scientifica nelle discipline STEM. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitora |
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Art. 9 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2014, dopo le parole: “pari opportunità” sono inserite le seguenti: “al fine di co |
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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l’occupazione nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)” e del “Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere attività culturali, sociali, sportive ed a carattere informativo nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)”, le cui autorizzazioni di spesa pari, ri |
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Art. 11 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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