12. Il concessionario di una derivazione d'acqua può stipulare con i gestori delle piste e degli impianti sciistici, convenzioni aventi ad oggetto il rifornimento idrico per l'innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei comuni sedi di poli turistici, a condizione che siano garantiti:
a) il non superamento della portata d'acqua concessa;
b) il rispetto del deflusso minimo vitale;
c) la salvaguardia del principio di priorità dell'uso potabile dell'acqua, rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico;
d) l'integrità dell'approvvigionamento idrico del concessionario;
e) l'utilizzo, in via primaria, delle eccedenze delle acque convogliate negli acquedotti comunali, che si rendono disponibili nel corso dell'anno solare;
f) l'utilizzo, solo in via integrativa e nel periodo di funzionamento dei sistemi di innevamento artificiale, delle acque correnti negli acquedotti comunali.
13. La stipula della convenzione di cui al comma 12 è preventivamente autorizzata dall'autorità che ha concesso la derivazione d'acqua.