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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2010, n. 14
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- L.R. 11/08/2011, n. 11
- L.R. 21/10/2010, n. 17
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) beneficiari: 1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati |
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Capo II - Incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione |
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Art. 3 - Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata. 2. I contributi per l’acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro. N8 3. La misura dei contributi per l’acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 1975/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone a |
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Art. 4 - Requisiti e modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione1. L’autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza. N18 |
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Art. 5 - Modalità di erogazione elettronica1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull’acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l’identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato. 2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul |
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Art. 6 - Modalità di erogazione non elettronica1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l’acquisto di carburanti per autotrazione effettuato |
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Art. 6-bis - Inizio dell'attività di vendita1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l’inizio dell’attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto. 2. Le imprese di cui al comma 1, |
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Art. 7 - Banca dati1. L’Amministrazione regionale gestisce una banca dati informatica per l’anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione de |
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Art. 7-bis - Acquisto e manutenzione dei POS |
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Art. 8 - Delega di funzioni alle Camere di commercio1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative: a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche; b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi complessivi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno anche con riferimento ai beneficiari di tali misure; N36 |
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Art. 8-bis - Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell’attività delegata, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L’importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i se |
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Art. 9 - Erogazione del contributo1. Sono autorizzati all’erogazione del contributo per l’acquisto dei carburanti per au |
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Art. 10 - Rimborsi attinenti alle contribuzioni1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai gestori i contributi sull’acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale. N80 2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente. 2-bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'i |
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Capo II-bis - Accesso digitale alle misure di sostegno |
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Art. 10-bis - Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno1. Ai fini del presente capo si intende per: a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente d |
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Art. 10-ter - Modalità di accesso digitale alle misure di sostegno |
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Art. 10-quater - Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore: a) è responsabile della gestione informatica dell'impianto di distribuzione dei carburanti; |
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Art. 10-quinquies - Dispositivi hardware e software |
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Capo III - Vigilanza e sanzioni amministrative |
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Art. 11 - Vigilanza1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II-bis è effettuata dalle Camere di commercio e dall’Amministrazione regionale. N65 |
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Art. 12 - Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche |
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Art. 13 - Sanzioni amministrative a carico dei gestori1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 100 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato, il gestore che effettua rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall’identificativo. N74 2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l’ultima notifica. 3. È soggetto all’ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell’autorizzazione all’erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative reg |
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Art. 14 - Disposizioni generali in materia di sanzioni1. Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano la banca dati di cui all'articolo 7 con i dati relativi ai verbali di contestazione, ai pagamenti in misura ridotta, alle ordinanze ingiunzioni e alle ordinanze di ar |
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Capo IV - Incentivi all’acquisto di veicoli ecologici e sostegno alla ricerca |
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Art. 15 - Sostegno all’acquisto di veicoli a propulsioni a emissioni zero o ibrida |
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Art. 15-bis - Sostegno all’acquisto di veicoli immatricolati euro 5 con emissioni ridotte |
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Art. 16 - Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all’innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finaliz |
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Capo V - Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione |
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Art. 17 - Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione1. La Regione, allo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti. 2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati |
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Capo VI - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 18 - Clausola valutativa1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell’anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti: |
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Art. 19 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all’unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010. 2. Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione “Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione� |
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Art. 20 - Allegati |
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Art. 21 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dal 1° novembre 2011. N89 |
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Allegato A1. Caratteristiche tecniche minime degli identificativi L’identificativo è costituito da una carta a microprocessore, su supporto in PVC, in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA, con le seguenti caratteristiche: a) standard ISO 7816; b) memoria utente EEPROM riscrivibile almeno 10.000 volte; c) capacità della memoria utente riscrivibile di 8 Kbytes; |
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Allegato B1. Modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione e dati da memorizzare sull’identificativo all’atto del rilascio dell’autorizzazione stessa 1.1. La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione deve contenere i seguenti dati: a) dati anagrafici: 1) tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da Organizzazione); 2) nome e cognome; 3) data di nascita; 4) luogo di nascita; 5) cittadinanza; 6) comune di residenza; 7) indirizzo di residenza; 8) codice fiscale; b) dati relativi al mezzo: 1) targa del veicolo; 2) cilindrata; 3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio); 4) motorizzazione ibrida. |
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