Comma abrogato dall’art. 2, comma 115, della L.R. 11/08/2011, n. 11, così recitava:

“1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 4, comma 5, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro.”

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