Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitavano:

"Art. 36 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle Unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all’articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all’articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola:

a) fino a tre delle funzioni di cui all’articolo 26, comma 1;

b) le funzioni di cui all’articolo 27 o alcune di esse.”."

Dalla redazione