Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitavano:

"Art. 34 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 26/2014

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono sostituiti dai seguenti:

“1. A decorrere dall’1 gennaio 2016 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:

a) opere pubbliche e procedure espropriative;

b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

c) procedure autorizzatorie in materia di energia;

d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall’1 gennaio 2018.”."

Dalla redazione