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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 29/10/2019, n. 0196/Pres.
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. R. 08/02/2024, n. 015/Pres.
- D. Pres. R. 19/06/2023, n. 0106/Pres.
- D. Pres. R. 02/02/2022, n. 06/Pres.
- D. Pres. R. 17/09/2021, n. 0156/Pres.
- D. Pres. R. 20/02/2020, n. 027/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in particolare, l’articolo 7, comma 21, il quale dispone che l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d’imposta, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale; Visto l’articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, il quale prevede che i contributi sotto forma di credito di imposta sono concessi ad imprese e fondazioni, in relazione ai finan |
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CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 7, commi da 21 a 31 della le |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a); |
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CAPO II - REGIMI DI AIUTO |
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Art. 3 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/20231. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2831/2 |
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Art. 4 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/20131. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. |
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Art. 5 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/20141. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltu |
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Art. 6 - Cumulo1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a |
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CAPO III BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE |
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Art. 7 - Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, i seguenti soggetti: a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014; b) le grandi imprese; c) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie; c-bis) le persone fisiche che non si trovino in stato di interdizione o inabilitazione ovvero non abbiano limitazioni alla capacità di agire tali da non poter disporre delle risorse funzionali all’erogazione liberale. N27 |
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Art. 8 - Intensità dell’agevolazione1. Ai soggetti di cui all’articolo 7, è riconosciuto un credito d’imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, ne |
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CAPO IV PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO |
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Art. 9 - Progetti finanziabili1. Sono finanziabili i seguenti progetti: a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui all’articolo 1, promossi dai soggetti di cui all’articolo 10, il cui valore |
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Art. 11 - Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al t |
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Art. 11-bis - (Inammissibilità della domanda di accreditamento)1. S |
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Art. 12 - Accreditamento dei promotori1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi |
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Art. 13 - Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale1. I soggetti di cui all’articolo 10, accreditati ai sensi dell’articolo 12, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti d’intervento che intendono candidare a finanziamento redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti d’intervento finanziabili, pubblicate sulla medesima pagina web. Ciascun progetto d’intervento presentato rientra o nella tipologia di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) o in quella di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b). N5 1-bis. Nel caso in cui il medesimo promotore presenti più progetti di intervento aventi il medesimo contenuto, è presa in considerazione esclusivamente l’ultima presentazione valida in ordine di tempo. N6 2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti d’intervento la seguente documentazione: a) relazione illustrativa del progetto, con indicaz |
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Art. 13-bis - (Inammissibilità della presentazione del progetto)1. Sono inammissibili e sono archiviate, in particolare, le presentazioni dei progetti: |
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Art. 14 - Accreditamento d’ufficio dei promotori |
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Art. 15 - Individuazione dei progetti1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura sono individuati i progetti d’intervento presentati ai sensi dell’articolo 13, finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, che abbiano totalizzato, su valutazione della Commissione di cui all’articolo 16, il seguente punteggio minimo: a) 16 punti per i progetti di promozione e organizzazione di attività culturali; b) 20 punti per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. 2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione del progetto. 3. Gli interventi di cui all’articolo 13, comma 1 in tema di organizzazione e promozione di attività culturali sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sotto indicati parametri, con l’attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 4: a) competenza e affidabilità del soggetto proponente; b) esperienza specifica del soggetto proponente in materia di attività culturali; c) obiettivi del progetto e attività previste per attuarlo secondo parametri di coerenza, validità e importanza; d) metodologia usata per la realizzazione del progetto; e) qualità della proposta progettuale; f) sostenibilità del progetto in termini di benefici di lungo periodo; g) coerenza del piano economico-finanziario; h) previsione di entrate diverse dall� |
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Art. 15-bis - Elenco dei progetti |
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Art. 16 - Commissione di valutazione1. La commissione di valutazione dei progetti di cui agli articoli 13, comma 3 e 15, commi 1, 3 e 4, è nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti: a) dal Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente; |
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Art. 17 - Obblighi dei promotori accreditati1. Il promotore accreditato, il cui progetto è inserito nell’elenco di cui all’articolo 15-bis e abbia ricevuto erogazioni liberali dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui all’articolo 21, è tenuto: a) a realizzare il progetto entro i termini dichiarati nella presentazione del medesimo; |
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CAPO V MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO |
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Art. 18 - Domanda di contributo e relativa documentazione1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l’utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura. 2. I soggetti di cui all’articolo 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente le seguenti indicazioni: a) l’ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei |
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Art. 19 - Presentazione della domanda di contributo1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell’anno in cui si intende effettuare l’erogazione liberale, in relazione ad un progetto riferito al medesimo anno e al relativo piano finanziario, alla Direzione centrale competente in materia di cultura, esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.region |
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Art. 20 - Inammissibilità della domanda di contributo1. Sono inammissibili e vengono archiviate le domande: a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 7; b) relative a progetti diversi da que |
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CAPO VI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO |
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Art. 21 - Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo1. La Direzione, attraverso l’attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all’articolo 18, commi 2 e 3. 2. Entro i primi quindici giorni di ogni mese e con riferimento alle domande di cui all’articolo 19 presentate nel mese precedente, è pubblicato l’elenco delle domande per le quali è stata disposta, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, la prenotazione delle risorse funzionali alla concessione del contributo nella forma di credito d’imposta, sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’Art bonus FVG. La mancata prenotazione, entro il termine ultimo del 15 n |
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Art. 22 - Modalità di erogazione delle liberalità1. Le erogazioni liberali sono effettuate esclusivamente con bonifico bancario da parte del beneficiario di cui all’articolo 7, comma 1, su un conto |
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Art. 23 - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari sono tenuti a: a) effettuare l’erogazione liberale nell’ammontare indicato in domanda e relativamente al progetto d’intervento ivi individuato; |
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Art. 24 - Fruizione del credito d’imposta1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di |
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CAPO VII ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE |
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Art. 25 - Ispezioni e controlli1. L’amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari; qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede all |
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Art. 26 - Revoca e rideterminazione del contributo1. Il contributo è revocato nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; a-bis) mancata fruizione della totalità del credito d� |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 27 - Disposizione di rinvio1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate al Capo II, nonché, alla |
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Art. 28 - Norme transitorie1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori, le presentazioni dei progetti e le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l’indicazione “LR 13/2019 art. 7, commi da 21 a 31 – |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Omissis
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