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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 11/10/2004, n. 21
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- L.R. 22/12/2011, n. 21
- L.R. 27/06/2014, n. 7
- L.R. 18/07/2014, n. 17
- L.R. 30/07/2015, n. 13
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TITOLO I - FINALITÀ PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI |
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Art. 1 - Finalità ed obiettivi generali1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente. 2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività. 3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali: |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni concernenti: a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti; b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale; c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4; d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca; e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale; f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 R (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti; g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale; h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dal |
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Art. 3 - Funzioni delle Province |
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Art. 4 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni: |
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Art. 5 - Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente. 2. La pianificazione territoriale e urbanistica: a) d |
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Art. 6 - Programmazione energetica territoriale1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a). |
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Art. 7 - Concertazione istituzionale e partecipazione1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione ener |
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Art. 8 - Piano energetico regionale1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informa |
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Art. 9 - Attuazione del Piano energetico regionale1. Il PER è attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e programmi annuali approvati dalla Giunta regionale. N6 2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati. 3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, le |
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Art. 10 - Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili1. La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi en |
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Art. 11 - Forme e modalità di finanziamento1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme: a) contributo in conto capitale; |
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Art. 12 - Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale1. È istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER. |
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Art. 13 - Funzioni di erogazione e controllo1. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l' |
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Art. 14 - Monitoraggio1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza. |
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TITOLO II - IMPIANTI E RETI |
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Art. 15 - Principi generali1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e |
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Art. 16 - Procedure autorizzative degli impianti energetici1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla Legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri: a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio |
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Art. 17 - Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati: a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi imp |
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Art. 18 - Reti di trasporto e distribuzione di energia1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle Province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibil |
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Art. 19 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il tito |
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Art. 20 - Condizioni di esercizio degli impianti1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'Amministrazione competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e dell'articolo 3, |
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Art. 21 - Intese1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il |
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TITOLO III - SERVIZI ED OPERATORI |
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Art. 22 - Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi asseg |
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Art. 23 - Qualificazione degli operatori1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento. |
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TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE |
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Art. 24 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE1. In attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e |
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Art. 24 bis - Atti di indirizzo per le procedure autorizzative1. La Regione assicura che le procedure autorizzative relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano proporzio |
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Art. 24 ter - Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile1. La Giunta, nell'ambito dei propri programmi, definisce i sistemi di incentivazione degli investimenti privati e pubblici al fine di garantire i più elevati livelli di |
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Art. 24 quater - Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con tali Stati1. La Regione promuove, nell'ambito dei propri programmi, la cooperazione con altre Regioni per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnova |
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Art. 24 quinquies - Installatori di impianti1. La Giunta regionale disciplina le modalità di formazione per gli installato |
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Art. 25 - Attuazione della direttiva 2010/31/UE1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di: a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati; b) nuovi impianti installati in edifici esistenti; c) interventi sugli edifici e sugli impianti e |
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Art. 25 bis - Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in fu |
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Art. 25 ter - Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende: a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza; b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi; c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi. 2. È istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate |
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Art. 25 quater - Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito: a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; b) un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti; |
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Art. 25 quinquies - Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di cond |
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Art. 25 sexies - Accertamenti e ispezioni1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e |
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Art. 25 septies - Misure di sostegno1. I Comuni nelle aggregazioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 R(Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, diff |
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Art. 25 octies - Comunicazione sugli impianti riforniti1. Per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui a |
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Capo III - Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica |
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Art. 25 novies - Finalità1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale di recepimento, la Regione, nell'ambito dei programmi attuativi del PER di cui all'articolo 8, definisce l'obiettivo indicativo regionale di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. |
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Art. 25 decies - Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della direttiva 2012/27/UE, la Reg |
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Art. 25 undecies - Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. |
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Art. 25 duodecies - Obblighi per le grandi imprese1. Entro il 5 dicembre 2015 le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai |
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Art. 25 terdecies - Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della direttiva 2012/27/UE, il rilasc |
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Art. 25 quaterdecies - Sistemi di misurazione1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro i |
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Capo IV - Disposizioni comuni ai capi I, II e III |
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Art. 25 quindecies - Sanzioni1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25 ter è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento ener |
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TITOLO V - AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE |
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Art. 26 - Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004 provvede ad istituire l'Agenzia regionale per l'energia. 2. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti: |
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Art. 27 - Gestione associata delle funzioni1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei servizi |
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Art. 28 - Collaborazione tra le strutture tecniche1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte alla elaborazione |
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Art. 29 - Funzioni di osservatorio dell'energia1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale dell'energia curando in particolare: a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale; b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi; |
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TITOLO VI - NORME FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 30 - Abrogazione di norme1. La Sezione I del Capo XI del Titolo V, Parte Terza, della legge regionale n. 3 del |
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Art. 31 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di |
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