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Circ. Ass.R. Emilia Romagna 06/03/2006, n. 22452

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Seconda circolare per la attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 Ottobre 2004.
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[Premessa]



In attuazione della LR 21/04R, la Regione ha adottato i provvedimenti:

- Delibera GR 29 Novembre 2004 n. 2411R “Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di AIA”;

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1 - Campo di applicazione della normativa


1.1 - Impianti nuovi e raccordo con la procedura di VIA

La LR 21/04R ed il D.lgs 59/05R si applicano agli impianti nuovi ed agli impianti esistenti che ricadono nell’elenco di cui all’allegato I alla Direttiva 96/61/CE.

Nel caso di impianti nuovi che ricadono anche nel campo di applicazione della LR 9/99 e successive modificazioni la LR 21/04 ha compiuto la scelta di prevedere un unico iter procedurale per la procedura di VIA e per la procedura IPPC. Nella LR 21/04 è, infatti, data piena attuazione alla previsione introdotta dall’art. 2 bis della direttiva 97/11/CE.

Infatti è previsto che, nel caso in cui il progetto di nuovo impianto relativo ad attività elencate nell’Allegato 1 della Direttiva 96/61/CE e del D. Lgs 59/05 sia assoggettato alla procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9R, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 bis della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 18 della predetta L.R. 9/99. In tal caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli artt. 14 e 15 della predetta L.R. 9/99 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste per la procedura relativa alla nuova Autorizzazione integrata ambientale, ovviamente dando comunicazione della doppia procedura (VIA e IPPC) avviata.

Nelle procedure sino ad oggi avviate si sono presentati i due seguenti casi per i quali si ritiene utile effettuare le seguenti precisazioni:


1.1.1 - Richiesta di avvio di una procedura di “screening” e contemporaneo rilascio dell’AIA

Sia per le finalità proprie della procedura di Screening, sia per il correlato livello di dettaglio delle informazioni richieste, non può essere accettato il contemporaneo deposito della domanda di AIA.


1.1.2 - Spese istruttorie per VIA e IPPC

Quanto specificato al precedente punto 1.1, chiarisce il rapporto fra VIA e IPPC dando atto che si tratta di una doppia procedura, che porterà al rilascio di due distinti atti: la pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale all’esercizio dell’impianto (IPPC).

Risulta quindi evidente che, in base alle vigenti disposizioni normative, il richiedente è tenuto a pagare entrambe le tariffe.


1.2 - Individuazione degli impianti esistenti per cui richiedere l’AIA

1.2.1 - Criteri generali

La individuazione degli impianti e delle attività IPPC e non IPPC, ma tecnicamente connesse, che lo compongono e che ricadono nel campo di applicazione della normativa, costituisce il primo passaggio fondamentale che il gestore deve compiere per predisporre la domanda per il rilascio dell’AIA.

Nonostante i chiarimenti effettuati dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio con la circolare del 13 Luglio 2004 (GU n. 167 del 19-7-2004), per alcuni settori produttivi tale processo di individuazione risulta a volte ancora difficile.

Richiamato innanzitutto il concetto che la valutazione riguardo l'applicazione della normativa IPPC a tutto l'impianto spetta in piena autonomia al gestore, si sottolinea che in linea generale l’esperienza sinora acquisita indica che il raggiungimento degli obbiettivi posti dalla Direttiva IPPC, pienamente ripresi dalla normativa italiana e regionale, è più facilmente conseguibile richiedendo l’AIA per l’intero impianto, o insieme di impianti, che costituiscono l’intero complesso produttivo gestito dal medesimo gestore. Anche dal punto di vista della semplificazione amministrativa e del successivo esercizio dell’impianto, secondo le condizioni stabilite nell’AIA ed alla luce delle possibili varianti, sostanziali o non, che caratterizzeranno la sua evoluzione, si ritiene importante riaffermare l’utilità di richiedere l’AIA per l’intero impianto o complesso gestito.

All’art. 2 lettera l) del D.lgs n. 59/05R è previsto infatti che un’AIA possa valere per uno o più impianti o parti di essi purchè localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

Ai fini della individuazione degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della norma è poi da evidenziare che, in caso di dubbi circa la identificazione di una attività rispetto alla declaratoria riportata negli elenchi dell’allegato I al Dlgs n. 59/05, si ritiene utile indicare alle Autorità competenti ed ai gestori che tutte le attività trattate nei corrispondenti “Linea guida nazionale” e/o “Bref comunitario”, ivi compresi i Brefs di tipo generale pertinenti alla attività produttiva svolta (ES. Brefs “ Trattamento dei rifiuti” e “ Gestione/trattamento comuni delle acque reflue/dei gas di scarico nel settore chimico”) vanno ricomprese nell’assetto impiantistico per il quale il gestore deve richiedere AIA.

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2 - Ruolo del SUAP per il rilascio dell’AIA

Da una lettura combinata ed integrata delle rispettive normative di riferimento (DPR 447/98; legge regionale 21/2004) emerg

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3 - Presentazione della domanda di AIA

Poiché la presente circolare interviene dopo che la data di presentazione delle domande di AIA per il due primi gruppi di settori produttivi, fissata dalla già richiamata DGR 6 Dicembre 2004 n. 2523R “Approvazione della sesta modifica calendario scadenza presentazione domande autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere 1240/02, 38/03, 1859/03, 1658/04, 1946/04 (D.lgs 372/99, art. 4, comma 3)”, è scaduta, si ritiene di indicare alla Province di farsi parte attiva verso i richiedenti, riducendo al minimo indispensabile le richieste di eventuali integrazioni al fine del deposito delle domande o, in subordine, affrontando le carenze nel momento della eventuale richiesta di integrazioni.


3.1 - Contenuto e numero di copie della domanda

La domanda e i relativi allegati devono essere consegnati allo SUAP, ovvero all’Autorità competente nel caso che lo SUAP non sia costituito prima della pubblicazione sul BUR dell’avviso di deposito.

La domanda di AIA, redatta secondo le indicazioni della già richiamata DGR 29 Novembre 2004 n. 2411R “Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di AIA” per il settore di appartenenza del richiedente, deve essere presentata dal gestore in 5 (cinque) copie cartacee ed una registrata su CD-ROM., eventualmente limitata ai soli dati descrittivi ed alla relazione tecnica, escludendo gli elaborati grafici.

Questa indicazione generale è modificata nei seguenti casi:


3.1.1 - Impianti che hanno impatti rilevanti su più di un comune

Questa eventualità deve essere oggetto di immediata definizione in rapporto con l’Autorità Competente e comporta per il gestore la consegna di due ulteriori copie per ciascuno dei comuni individuati.


3.1.2 - Riservatezza delle informazioni

Qualora un gestore ritenga di indicare, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21/2004, informazioni che per ragioni di riservatezza non debbono essere divulgate la pubblico, 2 delle cinque copie consegnate debbono essere redatte in una versione priva di dette informazioni. Nel caso sussistano le circostanze di cui al punto precedente, una delle due copie aggiuntive è consegnata nella versione priva delle informazioni riservate.


3.1.3 - Domande degli impianti di allevamento intensivo

3.1.3.1 - Il “Gestore”dell’impianto

Il "Gestore", nella definizione della Direttiva 96/61/CE è “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico del medesimo”.

Nel caso degli allevamenti intensivi, il gestore può essere il proprietario, il Cda di un'azienda (in questo caso si indica la società e di conseguenza il legale rappresentante), l'amministratore unico o delegato, oppure una persona a cui sono stati delegati i poteri di decidere sull'impianto e ha il potere economico per fare modifiche e migliorie.

In una cooperativa si può riportare anche la "Ragione sociale" in quanto poi la responsabilità è degli amministratori e in prima persona il legale rappresentante "pro tempore" che è il Presidente.

L’AIA verrà quindi intestata alla ditta, indicandone la denominazione, chi ha fat

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4 - Procedimento di rilascio dell’AIA

La L.R. 21/04R con l’intento di semplificare il procedimento autorizzatorio, ha evitato di rendere obbligatoria la convocazio

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5 - Schema dell’AIA e sua entrata in efficacia

5.1 - Schema dell’AIA

L’AIA è l’atto conclusivo del complesso iter che per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC, attraverso la valutazione integrata degli impatti e la loro prevenzione e riduzione mediante l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD), porta alla individuazione dell’assetto impiantistico che consegue un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, fissando le condizioni per il suo esercizio nelle diverse situazioni operative in cui esso può venire a trovarsi.

Poiché uno degli obbiettivi primari della normativa IPPC è quello di semplificare il procedimento autorizzatorio e rendere più semplice la successiva fase gestionale, occorre che l’AIA possieda una struttura agevolmente aggiornabile da parte dell’Autorità Competente, riguardo ai necessari adeguamenti a nuove esigenze con varianti spesso non sostanzi

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6 - Assetto autorizzatorio - Modifiche degli impianti - Procedura di riesame

Per proprie esigenze produttive, può verificarsi per un impianto la necessità di dover richiedere all’Autorità Competente delle modifiche ovvero rinnovi al proprio assetto autorizzatorio nelle fasi di richiesta, rilascio e entrata in efficacia dell’AIA.

Per agevolare il passaggio degli impianti esistenti dall’assetto autorizzatorio basato sulle normative settoriali a quello richiesto dalla normativa IPPC, vengono qui di seguito fornite indicazioni alle Autorità Competenti tese ad assicurare la piena operatività agli impianti nelle fasi che caratterizzano questo passaggio:

- periodo di sei mesi antecedente alla presentazione della domanda;

- periodo compreso fra la presentazione della domanda ed rilascio dell’AIA;

- periodo destinato, ove necessario, alla effettuazione degli interventi di adeguamento;

- periodo successivo ala entrata a regime dell’AIA.


6.1 - Autorizzazioni settoriali in scadenza con rinnovo senza modifiche

6.1.1 - Criteri generali

Le autorizzazioni settoriali in scadenza fino a sei mesi prima della data fissata dal calendario per la presentazione della domanda di AIA, debbono essere oggetto di rinnovo secondo le rispettive procedure. Nel caso in cui la scadenza avvenga entro sei mesi dalla data ultima fissata dal calendario regionale per la presentazione della domanda di AIA per il settore di appartenenza e qualora non siano previste modifiche all’impianto, il gestore potrà richiedere all’Amministrazione competente una proroga dell’autorizzazione settoriale fino alla presentazione della domanda di AIA.

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Allegato I - Modelli di avviso dell’avvenuto deposito della domanda di autorizzazione integrata ambientale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato II - Schema di riferimento per l’autorizzazione integrata ambientale

Parte di provvedimento in formato grafico

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