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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 28/12/2023, n. 20
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Art. 1 - Principi1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell’Unione europea in materia di tutela ambientale e del patrimonio culturale, con la prese |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all’articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge n. 10 del 2013, nonché le seguenti definizioni: a) “Albero monumentale regionale (AMR)”: albero singolo, isolato o facente parte di formazioni boschive, alberi in filare o in gruppo, ubicati sul territorio emiliano-romagnolo, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 della legge n. 10 del 2013 e che richiedono una speciale azione di conservazione poiché aventi uno o più fra i seguenti caratteri di monumentalità: |
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Art. 4 - Istituzione dell’Elenco degli Alberi monumentali regionali e della Rete dei Boschi vetusti regionali1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un quadro conoscitivo coordinato e integrato delle informazioni georeferenziate degli Alberi monume |
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Art. 5 - Alberi monumentali e Boschi vetusti di cui all’articolo 7 della legge n. 10 del 20131. La Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le modalità per addivenire alla costituzione dell’elenco regionale degli alberi monumentali |
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Art. 6 - Alberi monumentali regionali e Boschi vetusti regionali1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua i criteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali-religiosi idonei per l’attribuzione del carattere di monumentalità agli esemplari arborei di interesse regionale e i criteri naturalistici, selvicolturali e paesaggistici idonei per l’attribuzione del carattere di vetustà dei boschi di interesse regionale, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 della legge n. 10 del 2013. 2. Chiunque può segnalare alla Regione esemplari arborei e boschi presenti sul territorio regionale per l’attr |
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Art. 7 - Conservazione e salvaguardia degli Alberi monumentali regionali1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione degli Alberi monumentali regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4. 2. Per gli Alberi monumentali regionali è vietato: |
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Art. 8 - Conservazione e salvaguardia dei Boschi vetusti regionali1. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua gli interventi di gestione e conservazione dei Boschi vetusti regionali sottoposti ad autorizzazione regionale e le modalità procedurali e organizzative per la loro esecuzione, compresi quelli di cui al comma 4. 2. Per i Boschi vetusti regionali so |
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Art. 9 - Valorizzazione, informazione e formazione1. La Regione Emilia-Romagna, in occasione della “Giornata nazionale degli alberi” prevista per il 21 novembre, promuove iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo di |
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Art. 10 - Azioni per la gestione e la valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti |
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Art. 11 - Vigilanza1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, anche attrave |
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Art. 12 - Sanzioni amministrative1. Per l‘abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei a cui è attribuito il carattere di monumentalità ai sensi dell’articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al presente articolo. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, per l’abbattimento, la rimozione o il danneggiamento di esemplari arborei monumentali di cui al comma 1, in assenza o in difformità dall’autorizzazione regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 50.000,00. Per l’esecuzione di interventi di modifica della chioma o dell’apparato radicale, di consolidamento e di ancoraggio, o di interventi ric |
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Art. 13 - Norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 110.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 235.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico ac |
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Art. 14 - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. 2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni: |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali1. Gli esemplari arborei che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 della legge n. 10 del 2013, già tutelati ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. |
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