L.R. Emilia Romagna 05/07/1999, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Emilia Romagna 05/07/1999, n. 14

Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/10/2023, n. 12
- L.R. 28/07/2022, n. 9
- L.R. 01/12/2017, n. 23
- L.R.
30/07/2015, n. 15
- L.R. 27/06/2014, n. 7
- L.R. 21/05/2007, n. 6
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Art. 1 - Finalità e principi generali

1. La presente legge disciplina, al sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del Capo VIII del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di commercio in sede fissa.

2. La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la R

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Art. 2 - Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali

1. La presente legge dà attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del D.Lgs n. 114 del 1998, promuovendo la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e in riferimento al diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto decreto:

a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimità, e all'

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Art. 3 - Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali per la programmazione della rete distributiva

1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, al quale concorrono i Comuni e le Province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal Capo VIII del Titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i Comuni e le Province provvedono all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il Consiglio regionale adotta:

a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri di pianificazione territoriale

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Art. 4 - Criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale

1. I criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale contengono:

a) le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione dell'ari. 4 del

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Art. 5 - Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali

1. I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di cui all'art. 4. Le previsioni piani comunali attengono in particolare:

a) ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie;

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Art. 6 - Adeguamento delle previsioni degli insediamenti commerciali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Norme transitorie

1, Al fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs n. 114 del 1998, i Comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2 ed entro sei mesi dall'emanazione dei criteri di cui all'art. 4, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi con particolare riferimento al

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Art. 7 - Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale

1. Al fini della verifica dell'idoneità delle aree destinate dal Piani regolatori generali (PRG) vigenti o adottati all'insediamento di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3, dell'art. 6, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree sovracomunali di cui al comma 2.

2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture d

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Art. 8 - Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane

1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.

2. Al fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17.

3. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287, gli eserce

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Art. 9 - Esercizi commerciali polifunzionali

N9

1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l’eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:

a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall’articolo 13 (At

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Art. 10 - Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale

1. I Comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alfa viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazion

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Art. 11 - Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 114 del 1998 è inoltrata al Comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione individuati dalla Giunta regionale. La domanda è inviata in copia alla Provincia e alla Regione.

2. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della do

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Art. 12 - Criteri di priorità

1. Nel caso di domande concorrenti nello stesso comune l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita è concessa prioritariamente:

a) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

b) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per i

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Art. 13 - Autorizzazioni dovute

1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:

a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq. nei comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti comuni;

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Art. 14 - Osservatorio regionale del commercio

1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998 la Regione costituisce l'Osservatorio regionale del commercio.

2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui all'art. 1 e, in particolare:

a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

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Art. 15 - Disposizioni procedurali ed organizzativi

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al commi 7 e 9 dell'art. 5 dei D.Lgs. n. 114 del 1998, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;

b) le modalità di effettuazione delle ve

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Art. 16 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte

1. La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente turistica e le Città d'arte da sottoporre alla disciplina dell'

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Art. 16-bis - Giorni di chiusura degli esercizi commerciali

N11

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Art. 17 - Misure per lo sviluppo del commercio elettronico

1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 N14 e di cui alla L.R. 7 dicembre 199

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Art. 18 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, è sostituita dalla seguente:

«g) i centri di assistenza tecnica di cui all'

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Art. 19 - Norme di prima attuazione

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento - e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici e attuativi comunali, al sensi degli art

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Art. 19-bis - Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio

N1

1. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.

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Art. 19-ter - Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti

N8

1. L’esercizio dell’attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale

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Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.

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